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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine
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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone «%ASFF_YYYY_ID»
a. dispongono di una base legale sufficiente per i controlli ai sensi della presente ordinanza;
b. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
c. hanno stipulato con il DDPS un accordo sulle prestazioni.
2Negli accordi sulle prestazioni secondo l’articolo 1 lettera c il DDPS disciplina in particolare:
a. il numero di controlli da effettuare;
b. i servizi promotori e decisori presso i Cantoni;
c. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.
3L’ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l’OgeEm17.
Art. 36 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogati:
a. l’ordinanza del 4 marzo 201118 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
b. l’ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 201119 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
c. l’ordinanza del DEFR del 2 novembre 201120 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
d. l’ordinanza del DDPS del 12 marzo 201221 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
e. l’ordinanza del DFAE del 14 agosto 201222 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
f. l’ordinanza del DATEC del 15 febbraio 201323 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
g. l’ordinanza del DFGP del 26 giugno 201324 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
17 RS 172.041.1
18[RU 2011 5903, 2012 1153 3631 3765 5527 6669, 2013 3041, 2014 4567, 2016 1785,
2017 4151 4231, 2020 5893]
19[RU 2011 6077, 2016 1365]
20[RU 2011 4999, 2013 1335]
21 [RU 2012 1161 1597]
22 [RU 2012 4241]
23 [RU 2013 765]
24 [RU 2013 2633]