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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 31 pagine
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Sicurezza della Confederazione
Sezione 7: Trattamento di dati personali
Art. 31 Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati
(art. 48 lett. d LSIn)
1Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn come pure dei dati in esso contenuti.
2La responsabilità della protezione e della sicurezza di dati che vengono trattati al di fuori del sistema d’informazione secondo l’articolo 45 capoverso 5 LSIn spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.
Art. 32 Controllo periodico del trattamento dei dati personali
(art. 48 lett. e LSIn)
Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d’informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 33 Gestione elettronica degli affari
(art. 48 lett. a LSIn)
Il DDPS disciplina, previa consultazione della Cancelleria federale, la gestione elettronica degli affari.
Art. 34 Riscossione di emolumenti
1Per l’esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell’Amministrazione federale centrale, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.
2Viene applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.
3Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 200416 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 35 Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni
(art. 86 cpv. 4 LSIn)
1I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni dei servizi specializzati CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se: