Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 18 pagine

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ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2

2.5 Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (OMD)

Numeri 326.1 e 326.2

Le infrazioni contemplate in questi due numeri sono già sanzionabili con la multa. La proposta di aumentare da 60 a 80 franchi l’importo di entrambe le multe disciplinari è volta a sottolineare la maggiore importanza attribuita alla protezione acustica in particolare e ambientale in generale nella normativa stradale. L’importo di 80 franchi sarà applicato anche alle nuove fattispecie commentate qui appresso.

Numero 326.3 (nuovo)

I conducenti che azionano inutilmente il pedale dell’acceleratore senza partire potranno essere sanzionati con una multa disciplinare. Per essere considerata inutile, l’accelerazione dovrà essere ripetuta (almeno due volte).

Numero 326.4 (nuovo)

Questo numero è stato inserito in quanto la cosiddetta «partenza in sgommata», ossia facendo girare a vuoto le ruote con una forte accelerazione, non solo è inutile, ma anche estremamente molesta. Per via dello stridio prodotto dalla forte rotazione degli pneumatici, tale comportamento è facilmente constatabile e quindi adatto a un sanzionamento secondo la procedura della multa disciplinare.

Numero 326.5 (nuovo)

Gli scoppi e scoppiettii ora esplicitamente menzionati all’articolo 33 ONC sono rumori generati da comportamenti scorretti quali brusche frenate, induzione di false accensioni, cambi di marcia o dall’apertura delle valvole di scarico a seguito dell’attivazione di particolari modalità (di guida). Essendo facilmente udibili e in genere anche attribuibili al veicolo che li ha prodotti, possono essere sanzionati con la multa. Per contro, la sola attivazione di una modalità Sport non costituisce una fattispecie atta a rientrare nell’elenco delle multe disciplinari, dato che anche in questa modalità si può guidare in maniera relativamente silenziosa.

Numero 409.1 (nuovo)

Per poter sanzionare in modo più semplice e rapido evidenti manomissioni del silenziatore viene introdotta una nuova fattispecie passibile di multa disciplinare. I conducenti di veicoli a motore sprovvisti dell’inserto silenziatore prescritto ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 OETV possono così essere direttamente multati. Specialmente nel caso dei silenziatori sportivi per moto, le parti chiamate in gergo «dB Killer», «dB Eater» o «dB Absorber» sono spesso facili da rimuovere. Se vengono accertate manipolazioni ulteriori o di altro tipo al dispositivo silenziatore, si applica la procedura ordinaria.

Numero 409.2 (nuovo)

Nei motori turbo il cosiddetto «turbo lag» (ritardo di risposta) viene ridotto mediante un sistema di bypass tale da consentire una risposta più rapida del motore, ad esempio dopo un cambio di marcia. A tale scopo l’aria aspirata compressa deve essere rilasciata rapidamente. Se l’aria rilasciata è riconvogliata nel sistema di aspirazione come previsto dalle case automobilistiche, il rumore prodotto è appena udibile. Se invece, come spesso accade nelle auto da rally, l’aria giunge direttamente nel vano motore attraverso le cosiddette valvole «blow-off», si produce un forte sibilo. Queste valvole, facilmente riconoscibili sia a veicolo in marcia sia all’apertura del cofano, sono vietate secondo l’articolo 53 capoversi 1 e 4 OETV. La fattispecie riguarda anche i turbosimulatori ad alimentazione elettrica che producono rumori di scarico analoghi.

Numero 409.3 (nuovo)

L’insonorizzazione del vano motore influisce sulle emissioni sonore. In assenza di parti dell’incapsulamento (ad es. rivestimento del sottoscocca) o pannelli insonorizzanti (ad es. sotto il cofano), il conducente potrà essere sanzionato con una multa disciplinare. Poiché questa disposizione permette di evitare rumore eccessivo, è fissato un importo della multa identico a quello delle altre

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