Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 18 pagine
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ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2
Articolo 53 capoverso 3ter(nuovo)
Il capoverso 3tercostituisce l’effettivo inasprimento della normativa vigente: per tutti i veicoli che non sottostanno all’Accordo MRA (cap. 12 e 13), le omologazioni internazionali di cui al capoverso 3bis saranno riconosciute solo se l’efficacia dei silenziatori di ricambio è pari a quella dei dispositivi originali e la rumorosità non ne risulta pertanto aumentata. La modifica riguarda in particolare i motoveicoli, ma anche altri veicoli quali quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore. Inoltre, si applica (ai sensi del vigente art. 4 cpv. 1 OETV) solo ai veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
Articolo 219 capoverso 2 lettera e
Il commercio di componenti che comportano un aumento delle emissioni sonore dei veicoli rispetto alla prima dotazione deve essere sanzionato configurandolo come esplicita fattispecie punibile. Rispetto all’«immissione in commercio» ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 12 giugno 200913 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), la limitazione del commercio proposta è meno restrittiva, in quanto riguarda solo la consegna dietro pagamento e l’offerta dei prodotti, mentre non sarebbe vietato in particolare l’uso proprio a scopo commerciale, professionale o privato.
Restano di conseguenza consentiti l’acquisto e l’importazione di componenti, destinati ad esempio all’installazione su un veicolo da corsa, anche se la scuderia ha dipendenti e persegue scopi commerciali. Il detentore che non comunica modifiche soggette all’obbligo di notifica è tuttavia ancora punibile (art. 219 cpv. 1 lett. a e 2 lett. f OETV in combinato disposto con art. 93 cpv. 2 LCStr). Se in base alle indicazioni dell’omologazione il dispositivo di scappamento importato legalmente è più rumoroso dell’originale, l’installazione di tale parte costituisce una modifica soggetta all’obbligo di notifica e di esame successivo (art. 34 cpv. 2 lett. c OETV). Benché l’acquisto all’estero e/o l’importazione siano consentiti, non si può pertanto sottoporre il veicolo a controllo successivo né tantomeno utilizzarlo legalmente.
Articolo 219a (nuovo)
Il settore del commercio di pezzi e accessori di ricambio deve avere accesso ai valori effettivi delle emissioni sonore relative al modello dei veicoli originali. Senza questa informazione non si possono rilasciare dichiarazioni corrette per i prodotti sul mercato e se necessario limitarne l’offerta. Conformemente all’articolo 12 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/85814, i dati di omologazione fondamentali di automobili e furgoni devono essere resi accessibili al pubblico dal 1° settembre 2022. In Svizzera l’autorità competente per il rilascio delle omologazioni è l’USTRA, che ha accesso ai dati di omologazione completi. I pertinenti valori di emissione risultanti dalla misurazione del rumore non contengono dati personali né indicazioni sulle caratteristiche tecniche dei veicoli. Il regolamento (EU) 2018/858 non è ancora stato recepito nell’Accordo MRA. Le modalità di pubblicazione dei dati andranno pertanto chiarite in un secondo momento. A livello europeo ancora non esiste un obbligo analogo per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (categorie L).
Affinché tutti i dati necessari possano essere resi accessibili al pubblico occorre esplicitamente accordare all’USTRA la relativa competenza.
Dal momento che i dispositivi di scappamento non sono in generale beni commerciali vietati, se i valori di emissione non fossero comunicati, per le autorità di perseguimento penale sarebbe più difficile provare che i commercianti in contravvenzione hanno agito intenzionalmente.
13 RS 930.11
14 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14 giugno 2018, pagg. 1–218. 14/18 ASTRA-D-528C3401/286