Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 18 pagine
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ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2
sia quantitativa, intesa come aumento del numero di controlli, sia qualitativa, ovvero accertamenti più efficaci per mezzo di strumenti di misurazione adeguati.
1.4 Divieto di modifiche ai veicoli che aumentano il rumore entro i limiti legaliSituazione iniziale
In Svizzera vigono i valori limite e i metodi di misurazione internazionali per quanto riguarda le emissioni acustiche dei veicoli stradali. Le omologazioni internazionali dei componenti (secondo la normativa UE e/o UNECE) sono pertanto riconosciute nella legislazione nazionale dall’OETV. In questo modo, il nostro Paese adempie anche agli obblighi previsti dall’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dalla legge federale del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; legge quadro svizzera).
Nello stato originale solo pochi tipi di veicoli raggiungono i limiti sonori massimi consentiti. Installando pezzi di ricambio omologati che attutiscono il rumore del motore meno di quelli originali, i veicoli possono pertanto diventare più rumorosi pur senza superare i valori limite. Questi componenti possono aumentare in modo percettibile il rumore di propulsione generato dai veicoli, con potenziali conseguenze dirette sulla salute dei residenti.
Le modifiche che comportano il superamento dei limiti sonori legali sono già vietate, senza eccezioni. I veicoli modificati in tal senso, che continuano a essere utilizzati senza essere stati sottoposti a controllo successivo, possono essere contestati dalle autorità esecutive. La possibilità di intervenire contro i componenti illegali potrebbe apportare un contributo nettamente maggiore agli sforzi per contrastare l’inquinamento acustico.
La normativa proposta e relativa motivazione
Il presente avamprogetto intende introdurre per i veicoli non rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo MRA (cap. 12 e 13), come i motocicli, un divieto nazionale di incrementi della rumorosità legali ma non necessari, risultanti dal riconoscimento di omologazioni internazionali. Poiché le prescrizioni dell’OETV si riferiscono ai veicoli e non ai componenti, sarà innanzitutto vietato l’utilizzo dei mezzi dopo l’installazione di parti che accrescono il rumore. In questo modo le omologazioni internazionali dei ricambi non dovranno più essere riconosciute in ogni caso, anche se valide e conformi alle norme. La disposizione ha l’effetto di un divieto relativo, basato sulle emissioni acustiche dei modelli di veicoli nel loro stato originale. La nuova regolamentazione non sarà tuttavia applicabile ai dispositivi silenziatori di ricambio di veicoli con omologazione UE soggetti all’MRA, come gli autoveicoli e i veicoli agricoli e forestali. Per i mezzi non disciplinati dall’Accordo (in particolare motoveicoli), invece, in caso di montaggio di pezzi di ricambio che producono più rumore rispetto alla configurazione originale, la normativa proposta esclude il riconoscimento delle omologazioni internazionali.
Le modifiche di cui sopra sono attuate nell’articolo 53 OETV, suddividendo per maggiore chiarezza il vigente capoverso 3 in due capoversi (3 e 3bis), ciascuno integrato da precisazioni, e disciplinando l’effettivo inasprimento della normativa nel nuovo capoverso 3ter(per ulteriori dettagli v. n. 2.4 art. 53 cpv. 3-3ter).
In Svizzera sarà vietata non solo l’immatricolazione di veicoli modificati non soggetti all’MRA, ma anche l’offerta e la distribuzione di componenti che aumentano il rumore. Poiché il divieto si basa sulle emissioni sonore effettive dei veicoli immatricolati e dei modelli in vendita, i relativi dati delle omologazioni svizzere e UE dovranno essere accessibili ai commercianti di accessori e ricambi. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) deve quindi essere autorizzato a mettere a disposizione delle autorità esecutive questi dati in forma anonimizzata.
È improbabile che si possa aggirare la normativa ottenendo omologazioni speciali che sfruttino al massimo il livello sonoro consentito in Svizzera. Simili omologazioni potrebbero essere ottenute solo dal produttore di apparecchiature originali in uno Stato membro dell’UE. Essendo tali omologazioni destinate
9 RS 946.51
7/18 ASTRA-D-528C3401/286