Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 18 pagine
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ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2
tribunali, ma mediante multe disciplinari emesse dai competenti organi esecutivi in base alla propria autorità (art. 2 cpv. 1 LMD). Una delle caratteristiche essenziali della procedura in parola è l’applicazione esclusiva a contravvenzioni minori al codice della strada che non comportano la messa in pericolo né il ferimento di persone o danni di alcun genere (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. a LMD). Inoltre, le infrazioni devono essere facilmente accertabili, ossia le fattispecie da valutare devono essere evidenti (cfr. art. 4 LMD).
A differenza degli eccessi di velocità, ad esempio, che possono essere facilmente rilevati con strumenti tecnici come i sistemi radar, il rumore del traffico stradale è oggi difficilmente misurabile o lo è solo con un elevato dispendio di personale, tempo e risorse. Inoltre, la percezione del rumore è estremamente soggettiva e la soglia oltre la quale un suono risulta molesto è difficile da determinare oggettivamente.
Dalla procedura per multe disciplinari sono esclusi i provvedimenti amministrativi quali l’ammonimento o la revoca della patente di guida. Analogamente, in caso di recidiva non possono essere emesse multe di importo maggiore rispetto a quello previsto dal relativo elenco perché non si tiene conto dei precedenti né delle circostanze personali del contravventore (art. 1 cpv. 5 LMD). Non è inoltre possibile fare distinzioni in base alla gravità delle violazioni, ad esempio punendo più severamente i comportamenti rumorosi in una zona residenziale o di notte rispetto agli stessi comportamenti fuori dai centri abitati o in un’area industriale. L’importo massimo di una multa disciplinare è di 300 franchi (art. 1 cpv. 4 LMD).
La normativa proposta e relativa motivazione
L’attuale margine di manovra delle autorità esecutive nella valutazione delle contravvenzioni in materia di rumore non dovrà essere limitato introducendo un numero elevato (o eccessivo) di nuove fattispecie nell’ordinanza sulle multe disciplinari (OMD). La normativa proposta si concentra sulla regolamentazione di alcune manipolazioni dei veicoli frequenti e accertabili con relativa facilità nonché di comportamenti che causano rumore inutile in una fattispecie soggetta a multa disciplinare. Come nella nuova versione dell’articolo 33 ONC, si tratta principalmente di punire chi provoca rumore inutile con impianti di scarico. Va tuttavia notato che alcune di queste contravvenzioni si accompagnano spesso ad altri comportamenti illeciti alla guida che mettono in pericolo gli altri utenti della strada (p. es. una manovra rischiosa che provoca un forte rumore improvviso dell’impianto di scarico). In tali casi, la procedura per le multe disciplinari non è applicabile.
Altre misure esaminate ma respinte
È stata presa in considerazione l’introduzione di sanzioni ancora più severe per le modifiche dei veicoli che incidono sul rumore. Attualmente la polizia, se rileva su strada veicoli non immatricolati, in condizioni tali da costituire un pericolo per la circolazione o che producono rumore evitabile, può ritirare la licenza di circolazione e sequestrare il mezzo in virtù dell’articolo 54 capoverso 1 LCStr. Qualora le manipolazioni al veicolo mettano a rischio la sicurezza stradale, ai sensi dell’articolo 93 LCStr può inoltre essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Un inasprimento del quadro sanzionatorio per chi provoca rumore inutile senza costituire un pericolo concreto e diretto per altre persone non sarebbe proporzionato.
È stata esaminata anche la possibilità di revocare la patente di guida in caso di manomissione del veicolo. Tuttavia, poiché la responsabilità del mezzo è del detentore, il sanzionamento può avvenire mediante il ritiro della licenza di circolazione. Al contrario, per il rumore evitabile di origine comportamentale è responsabile il conducente, per cui nell’ambito della presente revisione viene proposto di sanzionarlo con la revoca della patente. Applicare la stessa sanzione al conducente per una manomissione del veicolo sarebbe in contraddizione con questa logica, motivo per cui è stata abbandonata anche quest’idea.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
Articolo 16a capoverso 1 lettera d (nuova)
Chi viola la norma stradale di cui all’articolo 42 capoverso 1 LCStr producendo rumore evitabile alla guida di un veicolo commette un’infrazione lieve, che non deve necessariamente comportare un
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