Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 18 pagine
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ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2
Articolo 52 capoverso 6
Nello sviluppo e nella produzione di catalizzatori e filtri antiparticolato di ricambio si perseguono diversi interessi: il progresso tecnologico permette di ottenere lo stesso effetto dei pezzi originali con una struttura più semplice e quindi di ridurre i costi (ad es. soppressione del precatalizzatore); utilizzando altri materiali e una diversa struttura dei componenti (ad es. catalizzatori metallici invece che monolitici in ceramica) si può ridurre la contropressione dei gas di scarico e accrescere così la potenza del motore.
Gli elementi del sistema di post-trattamento dei gas di scarico influiscono sulle emissioni sonore. Se l’attenuazione del rumore diminuisce a causa di un cambiamento delle condizioni di flusso, occorre compensarla migliorando l’effetto del silenziatore. L’efficacia originaria del silenziatore deve essere garantita dal costruttore del catalizzatore (o del filtro antiparticolato) di ricambio dotandolo di elementi ammortizzanti o attraverso silenziatori supplementari.
Articolo 53 capoverso 3
Il vigente capoverso 3 è suddiviso per maggiore chiarezza: il primo periodo rimane nel nuovo capoverso 3, integrato da un secondo periodo che precisa le condizioni applicate ai veicoli esonerati dall’approvazione del tipo e privi di omologazione generale UE; il testo restante è spostato nel nuovo capoverso 3bis.
L’installazione di un silenziatore di ricambio non deve in linea di principio rendere il veicolo più rumoroso di quanto certificato per la produzione in serie del modello in questione. Fanno fede i valori indicati nell’omologazione (approvazione del tipo) dell’intero veicolo (primo equipaggiamento) e del componente di ricambio. Il termine «dispositivi silenziatori di ricambio» include anche pezzi di ricambio e unità tecniche indipendenti omologate come dispositivi silenziatori di sostituzione. La regolamentazione proposta si applica solo ai veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.
Per i veicoli esonerati dall’obbligo di omologazione (ad es. veicoli di case svizzere con una produzione annua fino a cinque unità per tipo o di importazione diretta), il primo equipaggiamento è quello documentato dal costruttore. Questa documentazione è anche la base per l’omologazione del veicolo nel quadro della relativa procedura.
Articolo 53 capoverso 3bis(nuovo)
Il nuovo capoverso 3bisriprende il testo del vigente capoverso 3 senza il primo periodo e riflette la situazione giuridica attuale. Ai fini di una maggiore comprensione viene esplicitamente sottolineato che i silenziatori di ricambio omologati in base alle norme tassativamente elencate possono anche essere meno efficaci di quelli originali. Tuttavia, devono essere sempre rispettati i corrispondenti limiti di rumorosità vigenti.
Il dispositivo o il componente devono essere esplicitamente approvati per una precisa «versione» di un determinato modello di veicolo. Dopo la distinzione tra «tipo» e «variante», la versione è la suddivisione giuridicamente vincolante più precisa dei modelli di veicoli. Poiché le modifiche nella produzione di un veicolo da cui risultano altri valori di emissioni sonore si traducono in una nuova «versione», la classificazione è univoca.
Le definizioni di versione di una variante o di un tipo sono disciplinate nelle pertinenti prescrizioni UE in materia di omologazione di seguito elencate:
• regolamento (UE) 2018/858, allegato I parte B punto 1.3.1 lettera f;
• regolamento (UE) n. 168/2013, articolo 3 punto 75 (in combinato disposto con art. 29 par. 10);
• regolamento (UE) n. 167/2013, articolo 3 punto 53 (in combinato disposto con art. 24 par. 10).
Spetta a chi mette in commercio pezzi di ricambio (importatore, commerciante) fornire i documenti del produttore necessari o eventualmente incaricare un organo di controllo svizzero riconosciuto dei dovuti accertamenti.
13/18 ASTRA-D-528C3401/286