Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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produce un risultato. In altre parole, la motivazione inerente al risultato, al nesso causale nonché alla distinzione tra tentativo e reato consumato risulta insufficiente, e quindi sottoposta in larga misura al potere discrezionale dell’autorità giudicante45.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Necessità di agire e obiettivi
Benché lo stalking non sia affatto un fenomeno nuovo, i recenti progressi tecnologici e la crescente importanza delle TIC gli conferiscono una valenza nuova46. Ad oggi il Codice penale non contiene una disposizione che punisce espressamente i comportamenti che limitano la libertà delle vittime condizionandone le abitudini di vita e possono causare danni psichici, sociali ed economici47. La Commissione ritiene che il diritto vigente è insufficiente per sanzionare questi comportamenti. La presente iniziativa di commissione intende rafforzare gli strumenti di diritto penale e migliorare la tutela delle vittime rendendo esplicitamente punibile lo stalking. A tal fine occorre adeguare il diritto penale e il diritto penale militare; quanto segue si applica quindi anche al Codice penale militare del 13 giugno 192748 (CPM).
3.2 La normativa proposta
3.2.1 Introduzione di una fattispecie specifica
Possibilità di attuazione dell’iniziativa di commissione
Il testo dell’iniziativa commissionale chiede di completare entrambe le fattispecie della minaccia e della coazione. La Commissione ritiene tuttavia che non sia opportuno punire lo stesso comportamento nel contesto di disposizioni diverse. Per di più la coazione di cui all’articolo 181 CP realizza la minaccia di cui all’articolo 180 CP49: chiunque, usando grave minaccia, intende costringere una persona a fare, omettere o tollerare un atto, è punito ai sensi dell’articolo 181 CP50. La nuova variante di reato relativa allo stalking dovrebbe seguire la stessa logica: la coazione attraverso lo stalking (anche il solo tentativo) includerebbe anche le minacce proferite nell’ambito di una situazione di stalking. Per questo motivo, la soluzione proposta dall’iniziativa non va attuata.
Ci sarebbe allora la possibilità di disciplinare la punibilità dello stalking nel quadro di una delle due fattispecie: o in quella della minaccia o in quella della coazione. La Commissione ha deciso di rinunciare anche a questa variante di attuazione, ritenendo che il completamento delle disposizioni penali vigenti creerebbe diversi problemi di delimitazione all’interno delle fattispecie. Anche sulla base di considerazioni politicogiuridiche, la Commissione ritiene invece opportuno prevedere la punibilità dello stalking in una disposizione penale specifica.
45 Per maggiori ragguagli cfr. Gurt, n. marg. 151 segg.
46 Zimmerlin, pag. 4 seg.
47 Schwarzenegger / Gurt, pag. 4.
48 RS 321.0
49 DTF 99 IV 212 consid. 1b); Donatsch, pag. 438; Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 181 n. marg. 68.
50 DTF 99 IV 212 consid. 1b); Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 180 n. marg. 45 e 32.