Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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effettuando schermate di e-mail o altri messaggi. Il carattere reiterato degli atti è del resto di norma più facilmente dimostrabile rispetto alle azioni perpetrate nel mondo reale, come per esempio gli appostamenti.
3.4.3 Proposte di soluzione
L’entrata in vigore, il 1° settembre 2023, della LPD rivista74, dovrebbe attenuare questi problemi. I titolari privati del trattamento di dati saranno in futuro tenuti a designare un rappresentante in Svizzera, se trattano dati personali concernenti persone in Svizzera e se il trattamento è legato a un’offerta di prestazioni o finalizzato a porre sotto osservazione il comportamento di dette persone, se il trattamento è periodico e su grande scala e se esso comporta un rischio elevato per la personalità delle persone interessate (nuovo art. 14 seg. LPD). Ciò dovrebbe in particolare applicarsi alle grandi piattaforme digitali e alle reti sociali. Il rappresentante funge da interlocutore per l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché per le persone interessate in Svizzera (nuovo art. 14 cpv. 2 LPD). Attraverso questa normativa si intende facilitare i contatti con i gestori di piattaforme digitali e quindi permettere alle persone interessate di far valere con maggiore efficacia i propri diritti, e per esempio ottenere la rimozione di contenuti infamanti; di per sé essa non conferisce tuttavia un diritto alla cancellazione applicabile anche a livello internazionale.
Il nuovo disciplinamento coincide con quanto chiesto dalla mozione Glättli 18.3306 Rafforzare l’applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete, del 15 marzo 2018, e dalla mozione 18.3379 Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all’estero, depositata il 23 marzo 2018 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere entrambe le mozioni e il Parlamento le ha adottate. Nel corso dei dibattiti sulla mozione 18.3306 il Consiglio federale aveva del resto auspicato la ricerca di soluzioni realizzabili ed efficaci contemporaneamente nel quadro della mozione 18.337975. Quest’ultima vuole introdurre l’obbligo generale per le aziende di servizi Internet di avere un recapito. Si tratta segnatamente di creare una base legale secondo la quale le reti sociali devono disporre di una rappresentanza o di un recapito in Svizzera, allo scopo di facilitare la comunicazione con autorità e consumatori. Se un’impresa straniera dovesse rifiutarsi di designare un rappresentante in Svizzera, l’adempimento di quest’obbligo non può però essere imposto.
Le misure nazionali volte a rafforzare l’applicazione del diritto hanno visibilmente un’efficacia limitata. È dunque preferibile migliorare le possibilità legate all’assunzione transfrontaliera di prove sul piano internazionale, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali. Di conseguenza, è importante che la Svizzera segua gli sforzi internazionali compiuti in tal senso in una prospettiva nazionale e, nella misura del possibile, vi prenda parte.
74 RU 2022 491 pag. 31
75 Boll. Uff. 2018 N 1400