Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine

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In una decisione di principio concernente lo stalking il Tribunale federale fa dipendere la realizzazione del reato di coazione dal verificarsi di una moltitudine di molestie protrattesi nel tempo85. Due atti distinti non sarebbero dunque sufficienti a realizzare l’infrazione; ci vogliono al contrario degli atti ripetuti per un certo periodo di tempo, a dimostrazione anche dell’accanimento del loro autore86. Per questo motivo, il termine «insistentemente» sembra essere il più appropriato per esprimere quest’esigenza.

Trattandosi di atti ripetuti che spesso, presi singolarmente, sono socialmente adeguati e diventano penalmente rilevanti solo se considerati nel loro insieme, il reato di stalking deve essere formulato come un’unità giuridica di azioni. Nello specifico, il comportamento definito dalla norma presuppone, per definizione, di fatto o tipicamente, la commissione di più atti distinti87 che, nel complesso, costituisce un reato. La comminazione di una pena per commissione ripetuta dell’atto ai sensi dell’attuale giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla coazione attraverso lo stalking e l’aumento di pena previsto dalle disposizioni sul concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) sarebbero quindi esclusi. Questa giurisprudenza è del resto stata criticata proprio perché la punibilità del comportamento in questione è data unicamente dalla somma delle azioni e non dal loro carattere ripetuto88.

Risultato

La commissione dell’atto deve tradursi in un risultato: l’autore mira a indurre la vittima a fare, omettere o tollerare qualcosa. In altre parole, il comportamento della vittima dev’essere stato almeno in parte condizionato dalla volontà dell’autore. Ciò significa che nel caso dello stalking l’atto commesso non è mai fine a se stesso89 ma si risolve in una certa limitazione della libertà di agire. Tra gli elementi insiti nello stalking troviamo anche il condizionamento delle abitudini di vita della vittima, l’instaurarsi di un clima di “terrore psicologico” e il conseguente sentimento di insicurezza. Tutto ciò è accuratamente descritto dalla fattispecie contemplata dal Codice penale italiano (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria, costringere ad alterare le proprie abitudini di vita). L’utilizzo nel diritto tedesco e austriaco del termine beeinträchtigen (pregiudicare) in relazione alle abitudini di vita potrebbe portare, nel caso degli stalker alla ricerca di una relazione affettiva, a una lacuna in materia di responsabilità penale: pur incidendo sulla libertà della vittima, non è detto che essi abbiano l’intenzione di arrecare danno al modo di vivere di quest’ultima. Per questo motivo, si propone di descrivere il risultato come una limitazione del libero modo di vivere. Non si tratta tuttavia di fondarsi sullo stato emotivo della vittima, bensì di procedere a un’oggettivazione e quindi di verificare se una persona ragionevole posta nella stessa situazione avrebbe reagito nello stesso modo. Laddove il risultato non si produca, potrebbe trattarsi di un tentativo (art. 22 CP).

85 DTF 141 IV 437 consid. 3.2 che conferma la DTF 129 IV 262 consid. 2.4 seg. Nell’ottica della definizione dello stalking, il Tribunale federale sostiene tuttavia che il comportamento in questione deve manifestarsi almeno due volte: DTF 129 IV 216 consid. 2.3.

86 Dello stesso parere anche Gurt, n. marg. 473.

87 DTF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; sentenza del Tribunale federale 6B_646/2018 del 2.11.2018 consid. 4.3.

88 Più in generale cfr. Gurt, n. marg. 475 e 156.

89 Schwarzenegger / Gurt, pag. 27 seg.