Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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Internet in Svizzera non agisce «all’estero»; le autorità di perseguimento penale possono dunque accedere ai dati disponibili attraverso il conto utente e utilizzarli, sempre che i dati di accesso siano stati ottenuti in una forma autorizzata dal diritto processuale69.
Qualora non fosse possibile raccogliere direttamente i dati in Svizzera, le autorità di perseguimento penale devono affidarsi all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Si tratta di una procedura lunga e gravosa che può portare allo scadere dei termini legali e in alcuni casi anche all’abbandono del procedimento penale70. Inoltre, spesso l’assistenza giudiziaria non viene accordata, in particolare quando il requisito della doppia punibilità non è soddisfatto. A tale proposito l’introduzione di una disposizione specifica sullo stalking potrebbe offrire il vantaggio di facilitare la dimostrazione della doppia punibilità davanti alle autorità penali straniere. Le basi legali per l’assistenza giudiziaria si trovano generalmente nel diritto internazionale (trattati multilaterali o bilaterali) o nel diritto amministrativo. La procedura è retta dall’AIMP.
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 200171 sulla cibercriminalità (CCC), a cui ha aderito anche il nostro Paese, è il più importante accordo internazionale nel campo della criminalità informatica. Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla CCC del 12 maggio 202272, che la Svizzera per il momento non ha firmato, intende rafforzare la cooperazione internazionale nonché agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni e prove elettroniche. Ciò dimostra come a livello internazionale ci si stia prodigando per fare in modo che la cooperazione transfrontaliera possa rispondere alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dai mutamenti di ordine sociale e quindi migliorare l’efficienza del perseguimento penale.
3.4.2 Il caso particolare del cyberstalking
L’applicazione del diritto risulta particolarmente problematica laddove non si conosce l’identità dell’autore. Nei casi di stalking ciò è molto raro: il più delle volte la vittima conosce il suo stalker. Nel 30–50 per cento dei casi lo stalking è opera di un ex partner; può però nascere anche in un contesto lavorativo o familiare, nei rapporti di vicinato o tra conoscenti occasionali73.
Per questo motivo, per quanto riguarda i casi di cyberstalking la problematica dell’applicazione del diritto non è così accentuata come lo può essere in altri ambiti. Tuttavia, anche quando la vittima sa chi è lo stalker, possono sorgere delle difficoltà per quanto attiene all’assicurazione delle prove. Nel caso delle condotte tipiche del cyberstalking è in una certa misura possibile ovviare a queste difficoltà, per esempio
69DTF 143 IV 270 consid. 6 e 7; la dottrina è però critica nei confronti di questo approccio,
cfr. Graf, n. marg. 21 segg.; più in generale cfr. Aepli, pag. 130 seg.
70Per es. il termine per la conservazione e l’utilizzo degli indirizzi IP, che costituiscono dei
metadati ai sensi dell’art. 273 cpv. 3 CPP; in proposito cfr. anche DTF 139 IV 98 (complesso dei fatti relativi alla sentenza del Tribunale federale 1B_481/2012 del 22.1.2013 consid. 2 e 3).
71 RS 0.311.43
72 Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla CCC sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche del 12.5.2022 è finora stato firmato da una trentina di Stati; entra in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di almeno cinque Stati membri. Il Protocollo aggiuntivo è consultabile all’indirizzo Internet: www.coe.int > Explore > Ufficio Trattati > lista completa > STCE no. 224 (stato: 28.2.2023).
73 Rapporto in adempimento del postulato 14.4204, pag. 10 seg.