Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
stabilizzare o migliorare la situazione della vittima. Allo scadere del termine di sospensione di sei mesi il procedimento può essere abbandonato se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata. La possibilità di sospendere e abbandonare il procedimento è prevista sia per la minaccia (art. 180 cpv. 2 CP) che per la coazione (art. 181 CP). Nel 30–50 per cento dei casi lo stalking è opera di un ex partner56. L’elenco dei reati di cui agli articoli 55a capoverso 1 CP e 46b capoverso 1 CPM va pertanto completato in modo da includere anche la nuova fattispecie penale.
Con l’introduzione di una norma penale specifica, sarebbe possibile disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l’articolo 269 CPP. L’elenco dei reati di cui al capoverso 2, ovvero i reati il cui perseguimento giustifica di disporre questo tipo di sorveglianza, rinvia infatti agli articoli 180–185bisCP. Nel quadro della modifica del CPP del 17 giugno 202257 tale elenco è stato completato in modo puntuale. Nella stessa occasione è stato modificato anche l’articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197958 (PPM)59 per ripristinare il parallelismo tra i cataloghi del CPP e della PPM60. Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni riviste, prevista per il 1° gennaio 202461, sarà possibile disporre la sorveglianza anche per perseguire i reati di minaccia e di coazione secondo gli articoli 149 capoverso 1 e 150 capoverso 1 CPM. L’introduzione nell’articolo 150a PP-CPM di una norma penale a sé stante relativa allo stalking renderà necessario completare l’elenco di cui al nuovo articolo 70 capoverso 2 PPM.
L’aggiunta in altri elenchi di reati, segnatamente nel catalogo dei reati che comportano l’espulsione obbligatoria (art. 66a cpv. 1 lett. g CP; art. 49a cpv. 1 lett. e CPM) non è necessaria. Trattandosi di un delitto, si potrebbe invece immaginare di ordinare un’espulsione non obbligatoria (art. 66abisCP, art. 49abisCPM).
3.3 Distinzione tra stalking e mobbing
L’iniziativa parlamentare Suter 20.445 «Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale» è attualmente pendente. Il termine mobbing designa un insieme di atti intimidatori, intrusivi e umilianti, commessi (nel mondo reale o mediante l’utilizzo delle TIC) intenzionalmente e ripetutamente per un lungo periodo di tempo, che portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o denigrato62. Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato 21.3969 Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il ciberbullismo, depositato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale il 25 giugno 2021.
Il comportamento in questione solleva difficili questioni di delimitazione rispetto allo stalking. Anche il mobbing può generare paura nella vittima e incidere sul suo senti-
56 Rapporto in adempimento del postulato 14.4204, pag. 10 seg.; il rapporto è del 2017.
57 FF 2022 1560
58 RS 322.1
59 FF 2022 1560 pag. 23 seg.
60 FF 2019 5523, in particolare 5602 e FF 2022 1560 pag. 21. Riguardo alla modifica dell’art. 269 cpv. 2 CPP, cfr. FF 2019 5523, in particolare 5579–5580 e FF 2022 1560 pag. 23.
61 www.bj.admin.ch > Sicurezza > Progetti di legislazione in corso > Modifica CPP (stato: 28.2.2023).
62 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pagg. 10 e 51.