Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine

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Stati ha deciso, con 37 voti contro 6, di introdurre un articolo 197a D-CP inteso a sanzionare la condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici. Al posto dell’articolo 197a D-CP, il 5 dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha unanimemente votato a favore di una norma penale da inserire tra i delitti contro la sfera personale riservata, applicabile anche a contenuti altrimenti compromettenti (art. 179undeciesD-CP)40. Il 7 marzo 2023 il Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di mantenere l’articolo 197a D-CP. Prosegue dunque la fase di appianamento delle divergenze relativa a questo progetto.

2.2.3 Giurisprudenza del Tribunale federale

Il Tribunale federale ha di recente sviluppato una giurisprudenza in materia di coazione attraverso lo stalking (art. 181 CP), successivamente confermata in una serie di sentenze41. Ha espressamente notato che il diritto svizzero non prevede una fattispecie che punisce i comportamenti nel loro insieme molesti e minacciosi42, rinviando alla mozione Fiala 08.3495 Stalking del 18 settembre 2008. La mozione, che chiedeva per l’appunto l’introduzione di una disposizione penale specifica, era stata respinta dal Consiglio degli Stati non perché lo stalking non fosse considerato punibile, ma perché secondo la Camera alta e il Consiglio federale i comportamenti tipici dello stalking erano sufficientemente coperti da altre fattispecie43.

Il Tribunale federale ha sottolineato che, se è pur vero che rispetto alle normative penali sullo stalking adottate in altri Paesi la fattispecie della coazione secondo l’articolo 181 CP presuppone di valutare ogni atto singolarmente e non di leggere i fatti in modo complessivo, i singoli atti devono tuttavia essere apprezzati tenendo conto dell’insieme delle circostanze. Ha spiegato che quando l’autore importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato, l’effetto è cumulativo. Una volta raggiunta una certa intensità, ogni atto, che di per sé non basterebbe a realizzare la fattispecie della coazione, può limitare la libertà di agire della vittima a tal punto da esplicare un effetto coercitivo paragonabile a quello della violenza o della minaccia44.

L’interpretazione che il Tribunale federale fa del mezzo di coazione «intralciare in altro modo la libertà d’agire» e in particolare il suo ragionamento in merito al risultato della coazione gli valgono però anche qualche critica. Infatti, il risultato della coazione è in linea di massima ascritto a un dato atto, ma nel caso dello stalking ciò non è possibile poiché quest’ultimo è caratterizzato dal compimento di un insieme di atti. Il Tribunale federale è perciò costretto a ricorrere a un artificio. Non risulta pertanto chiaro a partire da quando lo stalking di bassa intensità è da considerarsi coazione e

40 Boll. Uff. 2022 S 499 segg.; 2022 N 2144

41 DTF 129 IV 262, confermata in DTF 141 IV 437 e nelle sentenze del Tribunale federale 6B_1428/2016 del 3.10.2017; 6B_160/2017 e 6B_161/2017 del 13.12.2017; 6B_568/2019 del 17.9.2019; 6B_559/2020 del 23.9.2020; 6B_727/2021 del 22.4.2022; 6B_191/2022 del 21.9.2022 e 6B_122/2021 del 5.12.2022.

42 DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2, con rinvio a Kinzig, pag. 1 segg.

43 DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2, con rinvio alle considerazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale, Boll. Uff. 2010 S 869 seg., e al parere del Consiglio federale relativo alla Mo. Fiala 08.3495 Stalking del 19.11.2008.

44 DTF 141 IV 437 consid. 3.2, che conferma la DTF 129 IV 262 consid. 2.4 seg.