Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine

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mento di sicurezza, ma generalmente l’autore agisce per sminuire, umiliare ed escludere la vittima63. Sono quindi i motivi a distinguerlo dallo stalking, il quale è invece spesso dettato dalla ricerca di una relazione e di vicinanza con la vittima64. Per quanto riguarda lo stalking mosso dalla vendetta, però, la motivazione è molto più vicina a quella all’origine del mobbing: in entrambi i casi ciò che motiva l’autore è il bisogno di esercitare un certo potere sulla vittima65.

3.4 Proposte di soluzione per l’applicazione del diritto al cyberstalking

Come si evince dalla sua motivazione, l’iniziativa commissionale mira anche a sviluppare approcci risolutivi quanto all’applicazione del diritto nel caso del cyberstalking.

3.4.1 Descrizione della problematica

Il perseguimento penale di reati commessi mediante l’utilizzo delle TIC pone particolari difficoltà. Spesso l’autore agisce attraverso piattaforme che non hanno sede in Svizzera e che conservano i loro dati all’estero66. Le autorità preposte al perseguimento penale hanno tuttavia bisogno di questi dati come mezzo di prova. Se poi l’autore è anonimo, risulta compromessa già la prima fase d’indagine, che prevede di identificare il presunto autore del reato ed è anche la più decisiva.

In questo caso le autorità svizzere di perseguimento penale non possono richiedere direttamente la consegna o il sequestro dei dati invocando i principi del diritto internazionale, in particolare quello della sovranità degli Stati. Il principio di territorialità implica che in linea di massima le autorità svizzere possono assumere unicamente i mezzi di prova che si trovano sul territorio nazionale (art. 1 e 54 CPP in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 lett. b dell’assistenza in materia penale del 20 marzo 198167 [AIMP] e l’art. 3 CP). Nell’ambito di una perquisizione domiciliare, per esempio, è possibile richiedere la consegna dei dati (art. 265, ma anche 246 CPP), perquisire i sistemi informatici di privati (art. 246 CPP) oppure sequestrare dati o supporti di dati (art. 263 segg. CPP). Questi provvedimenti coercitivi possono tuttavia essere disposti solo nei confronti del detentore dei dati, ovvero chi ne detiene il controllo; in caso contrario non sussiste l’obbligo di collaborare al procedimento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le filiali svizzere di Google o Facebook (Meta) non rientrano in questa definizione poiché si limitano a commercializzare servizi senza tuttavia assicurarne la gestione68. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi usufruisce di un servizio offerto da un’azienda estera tramite un accesso

63 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 11.

64 Gurt, n. marg. 72, che sottolinea come lo stalking sia quasi sempre imputabile a una sola persona, mentre il mobbing è solitamente opera di più persone che si uniscono per prendere di mira lo stesso individuo. Cfr. in proposito anche il rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 31 seg.

65 Gurt, n. marg. 72; Hilt et al., pagg. 24 e 28; Marcum / Higgins / Ricketts, pag. 49.

66 Le piattaforme più utilizzate in Svizzera hanno per la maggior parte sede all’estero: cfr. rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 35 seg.

67 RS 351.1

68 DTF 143 IV 21 consid. 3.3 e 3.4; sentenza del Tribunale federale 1B_142/2016 del 16.11.2016 consid. 3.