Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine

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fase dell’esposizione a pericolo, come deciso dal legislatore tedesco e da quello austriaco, risulterebbe infatti eccessivo per il quadro giuridico svizzero, soprattutto per quei casi che riguardano un insieme di comportamenti che, presi singolarmente, sono considerati socialmente adeguati53. Va anche precisato che secondo il diritto svizzero la punibilità è data già nel momento in cui vi è un tentativo di alterare le abitudini di vita della vittima. In Germania, invece, nel caso dei delitti il tentativo non è punibile (art. 23 cpv. 1 del Codice penale tedesco).

3.2.2 Codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale

La variante proposta concerne principalmente i comportamenti nel complesso penalmente rilevanti ma le cui singole azioni costitutive sono considerate socialmente adeguate e non perseguibili sulla base delle disposizioni esistenti. Da questo punto di vista ciò corrisponde a una codificazione dell’attuale giurisprudenza del Tribunale federale sulla coazione attraverso lo stalking (cfr. n. 2.2.3). Difatti occorre innanzitutto dichiarare punibili le condotte che non rientrano in una delle fattispecie esistenti.

La norma penale sullo stalking andrà inserita tra i crimini e delitti contro la libertà personale (Titolo quarto del Libro secondo). Sarà dunque in una certa misura protetta la libertà interiore, che consente di garantire il libero sviluppo personale e il mantenimento dell’equilibrio psichico. L’offesa a questo bene giuridico risulta da un’erosione del sentimento di sicurezza e dalla limitazione della libertà di formarsi una volontà, di decidere e di metterla in atto54.

La questione del concorso di reati va esaminata in questa prospettiva. La nuova norma penale sullo stalking prevarrebbe sulle fattispecie della minaccia e della coazione in quanto lex specialis. È tuttavia lecito supporre che nella maggior parte dei casi continueranno a essere applicabili le altre fattispecie realizzate attraverso i singoli atti di stalking. Secondo la dottrina il reato di coazione (e dunque anche il reato specifico di stalking) realizza eventuali vie di fatto commesse nello stesso contesto (art. 126 CP)55. Potrebbero entrare in concorso con lo stalking anche altre fattispecie di reato (per es. art. 122 seg., 143bis, 144, 144bis, 173 segg., 186 e 198 CP, nonché nuovo art. 179decies CP e art. 197a risp. 179undeciesD-CP). Conformemente alle regole applicabili, in questo caso il giudice condannerà l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola (art. 49 cpv. 1 CP).

3.2.3 Ripercussioni su altre disposizioni

Gli articoli 55a CP e 46b CPM consentono di chiedere la sospensione del procedimento penale nel caso di alcuni reati commessi ai danni del coniuge, del partner registrato o del partner convivente eterosessuale o omosessuale, se ciò appare idoneo a

53 Schwarzenegger/Gurt, pag. 28; una fattispecie concepita sul modello tedesco (che elenca diversi comportamenti tipici dello stalking) porterebbe a sovrapposizioni con fattispecie esistenti nonché a casi di concorso di norme: Schwarzenegger / Gurt, pag. 28; Gurt, n. marg. 457.

54 Per quanto riguarda le fattispecie della minaccia e della coazione, cfr. Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 180, n. marg. 5 e art. 181, n. marg. 7.

55 Gli art. 122, 123, 125 e 126 CP prevalgono sull’art. 181 CP quando la coazione costituisce unicamente un fenomeno concomitante alla lesione o alla via di fatto, per es. se l’autore immobilizza la vittima per picchiarla: Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 181, n. marg. 69 con rinvio a Donatsch, pag. 438 e alla DTF 104 IV 170 consid. 2.