Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Codice penale
4.1.1 Articolo 55a capoverso 1, frase introduttiva
Dato che lo stalking è spesso legato alla fine di una relazione di coppia, la fattispecie penale specifica dev’essere iscritta nel catalogo dei reati di cui all’articolo 55a capoverso 1 CP. In questo modo un procedimento per stalking aperto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata o la convivenza con un partner eterosessuale od omosessuale, oppure nell’anno successivo al divorzio, allo scioglimento dell’unione domestica registrata o alla separazione può, su richiesta della vittima, essere sospeso se ciò appare idoneo a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima, nonché abbandonato al termine di un periodo di sei mesi.
4.1.2 Articolo 181b
Collocazione e titolo marginale
Considerati gli elementi di similitudine con il reato di coazione, si propone di introdurre la nuova fattispecie in un nuovo articolo 181b CP, con il titolo marginale «Atti persecutori».
Descrizione del comportamento punibile
Nel diritto italiano (art. 612 bis del Codice penale italiano) figura l’espressione «atti persecutori», utilizzata anche all’articolo 34 della Convenzione di Istanbul (in tedesco: Nachstellung; in francese: harcèlement). Nell’ordinamento svizzero troviamo il termine «insidie» (art. 28b CC). Il Tribunale federale parla dello stalking come di un comportamento molesto e minaccioso76. Anche la definizione di cui all’articolo 34 della Convenzione di Istanbul rimarca il carattere minaccioso di tale condotta.
Data l’eterogeneità dei possibili atti di stalking, risulta complesso formulare una descrizione del reato. Il termine «atti persecutori» ha il vantaggio di essere il più generale e di rappresentare l’equivalente italiano dell’anglicismo stalking. D’altro canto però proprio una definizione ampia rischia maggiormente di entrare in conflitto con il principio di determinatezza (art. 1 CP; nulla poena sine lege certa), secondo cui la legge deve essere formulata in modo tale da orientare il comportamento del destinatario della norma e da permettergli di riconoscere le conseguenze di un determinato comportamento. L’iniziativa commissionale sceglie di menzionare alcuni atti persecutori. La triade seguire, molestare o minacciare sintetizza così le condotte tipiche dello stalking. A tal proposito non è rilevante che l’autore agisca nel modo reale o con l’utilizzo delle TIC.
- Per seguire s’intende il seguire a piedi o in auto. Secondo un’interpretazione più
ampia, anche l’appostarsi (aspettare qualcuno per strada o in un luogo che frequenta abitualmente) nonché l’andare a trovare la vittima a casa, sul posto di lavoro o altrove può rientrare nel concetto di seguire. L’osservare e lo spiare sono ulteriori azioni che possono essere assimilate al seguire in senso lato.
76 Cfr. per es. DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2.