Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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4.2 Codice penale militare e procedura penale militare
Oltre a modificare il Codice penale, è necessario modificare di conseguenza anche il Codice penale militare. È infatti possibile che lo stalking sia opera di persone sottoposte al diritto penale militare. Un militare in servizio può per esempio compiere atti persecutori contro un’altra persona, rendersi colpevole di cyberstalking o minacciare la sua partner durante la libera uscita.
La principale difficoltà risiede nel fatto che lo stalking presuppone una ripetizione di atti. È quindi immaginabile che alcuni atti siano commessi al di fuori del servizio militare, durante le ordinarie attività civili, e altri durante il servizio militare. L’articolo 221 CPM contempla i casi in cui l’accusa riguarda più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria. La disposizione non è tuttavia applicabile allo stalking, giacché esso costituisce un unico reato per natura caratterizzato da più atti singoli.
Si propone di introdurre in un nuovo articolo 150a CPM una norma penale specifica applicabile agli atti persecutori. Il contenuto della disposizione corrisponde a quello proposto nel CP; si rinvia pertanto ai relativi commenti (n. 4.1). La nuova norma dev’essere aggiunta al catalogo dei reati per i quali è possibile chiedere la sospensione del procedimento quando l’illecito è commesso durante il matrimonio, l’unione domestica registrata o la convivenza con un partner eterosessuale o omosessuale (art. 46b cpv. 1 CPM). È altresì necessario completare il catalogo dei reati per il cui perseguimento può essere disposta una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. La disposizione pertinente è stata rivista nell’ambito della modifica del CPP del 17 giugno 202295. L’articolo 150a PP-CPM deve pertanto essere incluso nel nuovo articolo 70 capoverso 2 PPM (cfr. n. 3.2.3).
5 Varianti esaminate e respinte
5.1 Integrazione nella fattispecie della minaccia
La Commissione ha scartato la possibilità di proporre l’integrazione dello stalking nella fattispecie della minaccia (art. 180 cpv. 1 CP, risp. 149 cpv. 1 CPM). Il vantaggio di questa variante è quello di mantenere una definizione della fattispecie legale molto simile a quella in vigore a livello internazionale: ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Istanbul (cfr. n. 2.1) lo stalking non deve essere solo percepito come molesto, ma anche incutere timore96. Questa definizione corrisponde al reato di minaccia, che presuppone di incutere spavento o timore a una persona.
Lo svantaggio di questa variante risiede nel fatto che l’accento è posto sulla reazione emotiva della vittima97. Se l’autore agisce con l’intento di limitare la libertà di agire della vittima, non si è più in presenza di una minaccia bensì di una (tentata) coazione. Da questa variante potrebbero quindi scaturire lacune in materia di responsabilità penale: per quanto la vittima provi spesso un sentimento di paura, non è per forza
95 FF 2022 1560 pag. 23 seg.
96 Vanoli, pag. 318, che si riferisce alla definizione contenuta nel codice penale della California.
97 Schwarzenegger / Gurt, pag. 28.