Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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Si è in presenza di una limitazione del libero modo di vivere ad esempio quando la vittima inizia a evitare determinati luoghi o a modificare le proprie abitudini quotidiane al fine di eludere possibili incontri con l’autore. Oppure la vittima può per esempio essere spinta ad accettare una discussione volta a riallacciare la relazione, a tollerare approcci o insulti oppure a rinunciare a conoscere nuove persone90. In questi casi la prassi potrà ispirarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla coazione.
Fattispecie soggettiva
Per quanto concerne la fattispecie soggettiva, si applicano le disposizioni generali: l’autore deve compiere l’atto consapevolmente e volontariamente, benché il dolo eventuale sia sufficiente (art. 12 cpv. 1 e 2 CP). L’autore deve anche volere che il risultato si produca, e quindi perlomeno accettare il rischio di limitare il libero modo di vivere della vittima.
Poiché presuppone di commettere una pluralità di atti in modo insistente, il reato di atti persecutori costituisce un’unità giuridica di azioni. Diversamente dall’unità naturale d’azioni (per es. un pestaggio) non è necessario che gli atti si ricolleghino a un unico atto di volontà91. L’autore può dunque commettere ciascun atto sulla base di una nuova decisione, purché in complesso gli atti si iscrivano nel quadro di un’intenzione generale di produrre il risultato richiesto dalla fattispecie92.
Illiceità
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la coazione è un reato a fattispecie aperta: l’illiceità non deriva dalla sua realizzazione, bensì richiede una motivazione particolare. L’aggressione da parte dell’autore deve infatti limitare in modo inammissibile la libertà della vittima, ossia il bene giuridico protetto dalla norma93. Secondo l’Alta Corte la coazione è illecita laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi. Sapere se la limitazione della libertà d’agire altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall’importanza dell’intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti94.
Sarà compito della giurisprudenza valutare se sottoporre l’illiceità della nuova disposizione penale a una motivazione particolare, trattandosi di una somma di azioni spesso considerate socialmente adeguate. Anche in questo caso deve nell’insieme verificarsi una limitazione inammissibile della libertà della vittima.
90 Cfr. Gurt, n. marg. 474.
91 Riguardo alla differenza con l’unità naturale d’azioni, cfr. Gurt, n. marg. 158.
92 Nel caso della rapina, ugualmente concepita come unità giuridica d’azioni, l’intenzione deve riferirsi sia all’atto di coazione che al furto reso possibile da questo atto. Cfr. Donatsch, pag. 173.
93 Delnon / Rüdy, BSK II, art. 181 n. marg. 56.
94 DTF 129 IV 262 consid. 2.1 con rinvii.