Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine

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Fattispecie penale specifica

La fattispecie penale a sé stante relativa allo stalking va intesa quale disposizione speciale rispetto agli articoli 180 o 181 CP (cfr. n. 3.2.2). Essa permette di adottare una formulazione generale e astratta del comportamento considerato punibile dal diritto penale, senza che debba essere incluso in una fattispecie esistente. Potrà così segnatamente essere sviluppata una giurisprudenza particolare concernente il risultato dell’atto in quanto presupposto per la realizzazione della fattispecie. L’introduzione di una fattispecie specifica avrebbe inoltre un effetto altamente simbolico.

Diritto estero

La descrizione del comportamento punibile e del suo risultato come condizione per la realizzazione della fattispecie pongono determinati problemi, nella misura in cui la definizione dello stalking si basa sulle emozioni che il comportamento in questione suscita nella vittima. È probabile che (come la sussunzione dello stalking sotto la fattispecie della coazione) nella prassi la disposizione comporti delle difficoltà di applicazione.

Lo dimostrano le esperienze fatte in Germania: al momento della sua entrata in vigore, nel 2007, il § 238 del Codice penale tedesco presupponeva come risultato una grave alterazione delle abitudini di vita della vittima. Tale condizione è stata criticata poiché faceva dipendere la punibilità dal grado di tolleranza alla frustrazione della vittima. Era per esempio giudicato inammissibile che la vittima fosse costretta a traslocare affinché il suo stalker potesse essere perseguito penalmente. Gli ostacoli alla punibilità erano considerati troppo elevati; d’altronde rispetto al gran numero di denunce sporte, solo pochi stalker erano stati chiamati a rispondere dei loro atti51. La norma in questione è pertanto stata rivista nel 2017. Da allora, basta che il comportamento sia atto ad alterare in modo importante le abitudini di vita di una persona, anche se quest’ultima non ha ceduto alle pressioni. Anche la fattispecie contemplata dal diritto austriaco (§ 107a del Codice penale austriaco) si fonda sull’idoneità a causare un’alterazione inammissibile del modo di vivere. Nonostante la revisione, la sussunzione poneva ancora delle difficoltà alle autorità tedesche preposte al perseguimento penale visto il carattere indeterminato degli elementi costitutivi di reato. La fattispecie è pertanto stata estesa nell’ambito di un’ulteriore revisione52. Secondo il tenore attuale della disposizione, in vigore dal 1° ottobre 2021, è sufficiente che l’alterazione delle abitudini di vita sia non trascurabile, e non più grave; inoltre, gli atti persecutori non devono più essere insistenti, ma soltanto ripetuti.

Riguardo alla prospettiva di rendere lo stalking espressamente punibile, la dottrina propende per il completamento delle fattispecie esistenti. Estendere la protezione alla

51 Kinzig, pagg. 1, 5 e 6 segg.; Kuhlen, pag. 94: le statistiche relative al vecchio diritto indicano che si è giunti a una condanna soltanto nell’1,9 % dei casi denunciati.

52 Progetto di legge del Governo federale tedesco, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings del 24.3.2021, pag. 1; comunicato stampa del 24.3.2021, Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur effektiveren Bekämpfung von Stalking, consultabile all’indirizzo www.bmj.de > Presse > Pressemitteilungen > Archiv Pressemitteilungen (stato: 28.2.2023). Il progetto prevedeva anche un complemento, volto a iscrivere nel codice penale il cyberstalking, corrispondente nel diritto svizzero al reato di usurpazione d’identità (nuovo art. 179decies CP).