Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine

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comunque avere conseguenze gravi per chi lo subisce, questo termine non sarà impiegato nel presente rapporto.

Nella motivazione dell’iniziativa di commissione è fatto riferimento al cyberstalking. Il termine designa lo stalking commesso con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)22, come le e-mail, i media sociali o determinate applicazioni. Per poter parlare di cyberstalking, i comportamenti messi in atto devono presentare le stesse caratteristiche dello stalking «offline»23. Tra questi possono figurare l’invio assillante di messaggi, la pubblicazione di contenuti indesiderati sui media sociali, ma anche il fatto di intasare di e-mail la casella di posta elettronica (mail bombing), spiare una persona attraverso le informazioni reperibili su Internet o pubblicare su siti Internet immagini e dati personali che la riguardano. In molti casi gli atti di cyberstalking sono da ricondurre a una soglia di inibizione più bassa rispetto ai comportamenti reali. È infatti molto facile inviare messaggi elettronici ed è possibile farlo sempre e ovunque24. I dati resi disponibili su Internet e in particolare sui media sociali permettono agli stalker di sorvegliare di nascosto le loro vittime. Riuscendo a rintracciare l’indirizzo e a raccogliere informazioni sulle loro abitudini, gli stalker hanno anche la possibilità di seguire le vittime nella vita reale25. Il cyberstalking è uno dei vari modi di perseguitare qualcuno e spesso lo stalking digitale si somma allo stalking fisico26.

2.2 Lo stalking nel diritto vigente

Il diritto federale vigente27 dispone già oggi di una serie di strumenti che forniscono una protezione contro lo stalking e permettono di punire diversi atti di stalking.

2.2.1 Diritto civile

Nell’ottica della protezione della personalità, gli articoli 28b e seguente CC consentono di tutelarsi dalle lesioni o minacce all’integrità fisica, psichica, sessuale o sociale cagionate dallo stalking. L’applicabilità di queste disposizioni non dipende dalla relazione personale tra vittima e autore.

In questi casi il giudice civile può in particolare disporre un’ordinanza restrittiva (art. 28b cpv. 1 CC). Possono però essere ordinate anche altre misure atte a proteggere l’attore dallo stalking; il catalogo delle misure previste dalla legge non è esaustivo. Può per esempio essere vietata la distribuzione di volantini dal contenuto diffamatorio o denigratorio o la diffusione di messaggi dello stesso tipo sulle

piattaforme sociali. È inoltre possibile ordinare tali misure a titolo cautelare o addirittura superprovvisionale e quindi agire molto rapidamente a livello procedurale. In

22 In senso lato, il termine TIC comprende tutte le possibili forme di telecomunicazione, tra cui la radio, la televisione, i telefoni cellulari, gli smartphone, le soluzioni hardware e software per computer e reti, i sistemi satellitari nonché i servizi e le applicazioni a essi connessi. Cfr. www.wikipedia.org > Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (stato: 28.2.2023).

23 Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 7.

24 Cfr. opuscolo Cyberstalking Bern, pag. 4.

25 Rapporto in adempimento del postulato 11.3912, pag. 38.

26 Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 65 con i rinvii.

27 Anche le leggi sulla protezione delle vittime di violenza introdotte da alcuni Cantoni prevedono provvedimenti contro lo stalking che intendono parzialmente facilitare l’accesso alle misure di protezione per le vittime.