Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 26 pagine
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2 Situazione iniziale
2.1 Definizione dello stalking
La parola stalking deriva dal gergo venatorio inglese12. Nel linguaggio giuridico sono usati anche i termini «atti persecutori»13 o «insidie»14 per descrivere un fenomeno sociale al quale né la scienza né il diritto sanno dare una definizione univoca15.
Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 201116 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) la definizione contenuta nell’articolo 34 è tuttavia diventata vincolante anche per la Svizzera: lo stalking vi è descritto come un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona che la porta a temere per la propria incolumità. È quindi determinante il comportamento generale di una persona, le cui singole azioni, di per sé anche socialmente adeguate, a causa della loro intensità o reiterazione risultano minacciose e incutono paura alla vittima. La definizione di cui sopra permette di identificare le caratteristiche essenziali dello stalking: un comportamento ripetutamente minaccioso, l’induzione di uno stato di paura nella vittima e l’intenzionalità di questi elementi17.
Lo spettro delle possibili azioni è molto ampio. Non ci sono comportamenti che ricorrono sistematicamente nei casi di stalking18. Lo stalking può manifestarsi con la ricerca di contatto e di una relazione personale (per es. telefonate, SMS, e-mail o regali frequenti), ma anche con appostamenti, pedinamenti, con l’osservare e lo spiare, l’introdursi nell’abitazione della vittima, l’agire in suo nome (per es. effettuare ordinazioni), con attacchi alla reputazione e intimidazioni (per es. danni alla proprietà, violenza su animali domestici o minacce di suicidio) e perfino con atti di costrizione e di violenza. In alcuni casi vengono coinvolte anche persone vicine alla vittima19. Ciò che accomuna queste azioni è il loro carattere in un modo o nell’altro ripetuto e il loro effetto palesemente molesto e di minaccia sulla vittima. Lo stalking è inoltre descritto come un processo dinamico: il comportamento dell’autore si trasforma con il passare del tempo e può sfociare in aggressioni fisiche o sessuali e, in casi estremi, addirittura nell’omicidio. Anche il movente dello stalking può variare; grosso modo può però essere ricondotto alla ricerca di una relazione o alla ricerca di vendetta. Vista la molteplicità dei possibili metodi e motivi, lo stalking è da considerarsi un fenomeno eterogeneo20.
Lo stalking che deriva dalla somma di azioni di per sé socialmente adeguate e penalmente non rilevanti è detto soft stalking21. Si pensi per esempio al fatto di fare regali, telefonare o ricercare il contatto fisico. Dal momento però che il soft stalking può
12Nel gergo venatorio inglese stalking significa «braccare, avvicinarsi di soppiatto».
Cfr. scheda informativa Stalking UFU, pag. 3.
13Art. 612 bis del Codice penale italiano; traduzione italiana dell’art. 34 della Convenzione
di Istanbul
14Art. 28b CC
15Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 4 seg.
16 RS 0.311.35
17 Rapporto UFG Stalking, n. 3.
18 Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 4.
19 Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 7.
20 Cfr. scheda informativa Stalking UFU, pagg. 4 e 5; Rapporto UFG Stalking, n. 3.
21 FF 2017 6267 n. 1.3.4; Rapporto UFG Stalking, n. 3 e 4.2.3.