Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine

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Capoverso 3: l’introduzione della regola che impone ai civilisti che hanno presentato domanda durante la SR di concludere il periodo d’impiego di lunga durata entro la fine dell’anno civile successivo a quello in cui l’ammissione è passata in giudicato è una misura supplementare per assicurare l’equivalenza tra il servizio prestato nell’esercito e quello prestato nel servizio civile sostitutivo. In questo modo si può evitare che le persone che devono prestare servizio civile godano di un trattamento preferenziale rispetto alle reclute. Questa nuova disposizione attua la misura 6.

Capoverso 4: per le eccezioni alle regole riguardanti la successione degli impieghi delle persone che devono prestare servizio civile dopo il ritorno da un congedo all’estero (cfr. art. 39a cpv. 3 OSCi), il cui esonero dal servizio giunge a termine (cfr. art. 39a cpv. 3 OSCi), di cui è stata accolta una domanda di differimento (cfr. art. 39 lett. b OSCi) o che non possono essere impiegate in un istituto d’impiego appropriato (cfr. art. 39 lett. c OSCi) continuerà a essere prevista una delega di competenze legislative al Consiglio federale. Quest’ultimo manterrà la possibilità di anticipare o posticipare di un anno una prestazione di servizio civile annuale (cfr. art. 39a cpv. 4 OSCi).

Art. 80b cpv. 1 lett. d

Viene apportata una modifica redazionale al rimando alla LM.

Disposizioni transitorie:

Art. 83f: la persona che deve prestare servizio militare e che in relazione alla presentazione della domanda d’ammissione al servizio civile sostitutivo si è informata sulla procedura e sugli obblighi d’impiego, pianificando gli impieghi ed eventualmente prendendo disposizioni, e ha poi presentato domanda sotto il diritto anteriore deve anche essere ammessa in base a quel diritto: le misure 2 e 4 non sono applicabili a questa persona, come precisa la disposizione transitoria al capoverso 1.

A seconda della fase nella quale le persone già ammesse al servizio civile sostitutivo si trovano, le misure riguardanti l’inizio, la successione (misura 5) e la durata minima dei periodi d’impiego (misure 1 e 6) possono avere un vero e proprio effetto retroattivo. Ciò non è consentito e contraddice i principi del diritto intertemporale. Il loro obbligo di prestare servizio continua dunque chiaramente a basarsi sul diritto anteriore. Non è pertanto necessario prevedere una disposizione transitoria.

Di contro, non si ha alcun effetto retroattivo non consentito se le convenzioni d’impiego che violano l’articolo 4a lettera e (misura 3) non saranno più autorizzate con l’entrata in vigore del nuovo diritto (cpv. 2).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Il preventivo 2024 e l’anno di piano finanziario 202549 prevedono 6500 ammissioni all’anno. Per gli anni del piano finanziario a partire dal 2026 si ipotizza che la modifica della LSC entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e che il numero di ammissioni scenderà a 4000 all’anno, benché non sia possibile pronunciarsi in maniera affidabile sull’effetto

49 Cfr. Preventivo 2024 con PICF 2025–2027 del CIVI (UA 735), https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/budget.html