Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine
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dell’atto, il 1° aprile 2009, che ha dato luogo a una procedura d’ammissione senza audizione da parte di una commissione d’ammissione16. Con questa modifica non era più previsto il rilevamento e l’esame dei motivi di una domanda d’ammissione al servizio civile sostitutivo; il fatto di esigere la dichiarazione dell’esistenza di un conflitto di coscienza riaffermava comunque il principio secondo il quale non vi è libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile sostitutivo17.
Il Consiglio federale non mette in questione la soluzione della prova dell’atto18, ben sapendo che nessuna procedura d’ammissione al servizio civile sostitutivo è in grado di garantire che solo le persone che hanno un conflitto di coscienza siano ammesse al servizio civile. Nemmeno un «esame di coscienza» potrebbe farlo e non impedirebbe il contrario, ovvero che un richiedente venga respinto nonostante abbia un conflitto di coscienza. Nell’esame di coscienza non veniva esaminata la coscienza stessa – che non è possibile valutare dall’esterno – ma soltanto l’esposizione credibile dei motivi di coscienza invocati. È quindi possibile che oggi, per una parte dei richiedenti, non si tratti di motivi di coscienza al momento della dichiarazione del conflitto di coscienza, così com’è possibile che una persona con un conflitto di coscienza non avrebbe superato l’esame di coscienza di un tempo. Consapevoli di questo, le Camere federali hanno adottato la soluzione della prova dell’atto19.
D’altra parte il Consiglio federale osserva, basandosi sulla situazione descritta nel suo messaggio del 20 febbraio 201920 che il numero delle persone soggette al servizio civile continua ad aumentare e, numericamente, supera oggi la metà degli effettivi regolamentari dell’esercito. Il numero di ammissioni al servizio civile sostitutivo di persone idonee al servizio militare continua a essere alto e corrisponde, ogni anno, all’incirca al numero medio di effettivi di una brigata delle forze terrestri dell’esercito svizzero.
• Il Consiglio federale ritiene problematico che il servizio civile sostitutivo, di fatto, non costituisca più un’eccezione alla regola dell’obbligo di prestare servizio militare; è diventato un fenomeno di massa che genera spese d’esecuzione e ha delle ripercussioni sull’economia nazionale a causa della maggiore durata.
Il Consiglio federale constata inoltre che all’incirca un terzo delle ammissioni al servizio civile sostitutivo continua a riguardare persone che hanno già assolto una parte considerevole dei loro obblighi militari. Anche per queste persone il calcolo della durata del servizio civile sostitutivo si basa su un fattore unitario di 1,5 per i servizi d’istruzione non svolti, a prescindere dal momento della loro ammissione. In base ai giorni d’istruzione già effettuati nell’esercito, il principio di un servizio civile sostitutivo di durata superiore (art. 1 LSC) è di fatto relativizzato rispetto all’ammissione al servizio civile sostitutivo prima della SR. La durata totale dell’obbligo di prestare servizio calcolata per queste persone (durata dell’obbligo di prestare servizio militare + durata dell’obbligo
16 FF 2008 2255
17 Cfr. FF 2008 2255, in particolare 2269. Nella loro perizia del 28 marzo 2006 anche Pierre Tschannen e Beatrice Hermann affermano che la Costituzione non consente la libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile sostitutivo e che il Consiglio federale e il Parlamento senza dubbio non hanno voluto introdurre una simile scelta (Tschannen, P. & Hermann, B. [2006], Verfassungsmässigkeit eines Tatbeweises als Zulassungskriterium zum Zivildienst, VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007[4], pagg. 122–149, in particolare 146).
18 Ha recentemente respinto nel suo rapporto del 4 marzo 2022 sull’apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile (parte 2: possibilità di ulteriore sviluppo a lungo termine del sistema dell’obbligo di prestare servizio; FF 2022 665, 52/74) l’approccio di reintrodurre una commissione d’ammissione incaricata di esaminare la credibilità di un conflitto di coscienza. Cfr. anche il parere del Consiglio federale del 18 maggio 2022 all’interpellanza 22.3171 Effetti di una reintroduzione dell’esame di coscienza dopo la scuola reclute (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223171).
19 Cfr. anche il secondo rapporto del Dipartimento federale dell’economia (DFE) sugli effetti della soluzione della prova dell’atto nel servizio civile, approvato dal Consiglio federale il 27 giugno 2012, pag. 9 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/27335.pdf).
20 FF 2019 2133