Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine
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pertinenza di queste critiche. Il confronto con questi sistemi nazionali non va pertanto oltre quanto già esposto.
Per concludere questo capitolo dedicato al diritto comparato, si ricorda che le regolamentazioni e le disposizioni esecutive relative al servizio civile sostitutivo nei Paesi europei succitati si differenziano parzialmente o in alcuni casi notevolmente dal sistema svizzero. Fatta eccezione per il fattore differenziato applicato in Austria per calcolare la durata del servizio civile sostitutivo, gli esempi menzionati non consentono di trarre conclusioni rilevanti per le regolamentazioni proposte nel presente progetto.
2.3 Attuazione
Responsabile dell’attuazione della modifica della LSC è la Confederazione, tramite l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI).
La LSC è concepita come legge quadro nella quale sono definiti principi e norme di delega. Le disposizioni d’esecuzione sono disciplinate dall’ordinanza dell’11 settembre 199647 sul servizio civile (OSCi). Gli adeguamenti già previsti dell’OSCi per l’attuazione delle nuove disposizioni della LSC sono indicati nei commenti ai singoli articoli (n. 3).
L’attuazione della modifica di legge verrà costantemente valutata nel quadro del controlling e della gestione della qualità nonché negli scambi con il DDPS.
3 Commento ai singoli articoli
Qui di seguito gli articoli contenenti una regola relativa all’attuazione delle sei misure sono accompagnati da una spiegazione. Negli altri casi, si tratta di modifiche redazionali o di modifiche richieste dalla tecnica legislativa.
Art. 1 Principio
Differenziando il principio attuale del capoverso 1 si stabilisce che vengono ammesse al servizio civile sostitutivo soltanto le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che al momento dell’ammissione non hanno ancora prestato il numero totale di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare (cfr. art. 41–61 LM). Questa differenziazione è legata alla misura 4 e richiede anche modifiche alle regole d’ammissione al servizio civile sostitutivo che figurano nel capitolo 2 della LSC (art. 16 Momento della presentazione della domanda; art. 18 Ammissione).
Il capoverso 2 stabilisce in relazione con la misura 4 che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno svolto tutti i giorni di servizio d’istruzione possono esercitare il loro diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo in caso di chiamata in servizio d’appoggio o in servizio attivo.
Art. 4a lett. e
L’elenco degli impieghi di servizio civile vietati viene ampliato: non è più consentito prestare servizio civile in qualità di medico (misura 3). Solo in questo modo è possibile evitare che persone che hanno iniziato o concluso studi in medicina traggano vantaggi eccessivi dagli impieghi di servizio civile per la loro formazione continua o la loro esperienza professionale, anche se questi impieghi non servono in primo luogo a scopi privati (l’attuale art. 4a lett. d LSC, che vieta unicamente gli impieghi che servono in
47 RS 824.01