Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine
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L’aumento dell’età del licenziamento, con l’attuazione coerente della misura 1, serve a garantire che anche queste persone prestino tutti i giorni di servizio previsti.
Art. 13 cpv. 1
Viene apportata una modifica redazionale al rimando alla LM.
Art. 16 Momento della presentazione della domanda
Capoverso 1: questa modifica è legata alla misura 4 e completa, come l’articolo 18, il principio enunciato nell’articolo 1.
L’eccezione al capoverso 1 prevista dal capoverso 2 e riguardante il servizio d’appoggio e il servizio attivo serve a garantire che il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimanga intatto nella sostanza. La misura 1 (v. nuovo art. 8 cpv. 1) prevede che queste persone siano tenute a prestare 150 giorni di servizio civile per fornire la prova dell’atto.
Art. 18 Decisione d’ammissione
Capoversi 1 e 2: queste modifiche sono legate alla misura 4 e integrano – come l’articolo 16 – il principio enunciato nell’articolo 1. Anche nel caso in cui il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non avesse ancora prestato il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti e fosse quindi legittimato a presentare domanda (v. art. 16 cpv. 1), sono comunque ipotizzabili casi in cui la condizione negativa riguardante l’ammissione di cui all’articolo 1 capoverso 1 sia soddisfatta soltanto al momento della decisione relativa alla domanda. Per garantire la coerenza, il capoverso 1 deve quindi essere integrato con questa condizione. L’eccezione prevista al capoverso 2 in caso di chiamata a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo serve per tutelare la sostanza del diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo.
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2.
La regola dell’attuale capoverso 3, alla quale è stata apportata una modifica redazionale, figura al capoverso 4.
Art. 20, secondo periodo
Essendo il Consiglio federale già autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione in virtù dell’articolo 79 capoverso 1, la norma di delega esistente relativa alla durata minima e alla successione dei periodi d’impiego viene abrogata (cfr. cap. 6, sez. 3 OSCi).
Art. 21 Inizio, successione e durata minima dei periodi d’impiego
Capoverso 1: la regola in vigore impone di iniziare il primo impiego al più tardi nell’anno civile successivo al momento in cui l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Il presente progetto prevede che sia svolto entro questo termine (misura 6).
Il capoverso 2 serve ad attuare la misura 5 e iscrive nella legge l’obbligo di prestare impieghi ogni anno dopo il primo impiego.