Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
6.1.1 Basi legali
Il progetto si basa sull’articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)56 che prevede un servizio civile sostitutivo. La legislazione sul servizio civile è di competenza della Confederazione, che pertanto può emanare le disposizioni necessarie in questo ambito.
6.1.2 Conciliabilità con i diritti fondamentali
Le modifiche proposte riguardano persone che sottostanno a un rapporto giuridico particolare57. Le misure previste sono tutte di pubblico interesse e sono giudicate globalmente ammissibili dal punto di vista del diritto costituzionale (v. anche le spiegazioni nel compendio e ai n. 2.1.1–2.1.3). Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 4a lettera e nonché all’articolo 8 sussistono invece dei dubbi in proposito (v. qui di seguito). Il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimane sostanzialmente intatto, ma occorre tener conto del fatto che non vi è libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile. Questo principio va applicato anche sotto il regime della prova dell’atto.
Per quanto riguarda le misure di cui all’articolo 4a lettera e nonché all’articolo 8 la questione della costituzionalità si pone in relazione al principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e al principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). La misura di cui all’articolo 8 può infatti far sì che il fattore 1,5 (durata del servizio civile rispetto al servizio militare) arrivi fino a un massimo di 37,5 in base al momento del passaggio al servizio civile (v. n. 3, commento all’art. 8 cpv. 1). Nel corso della procedura preparlamentare relativa al precedente progetto (messaggio 2019) sono stati pertanto espressi dubbi in merito all’adeguatezza e alla necessità delle misure citate per garantire a lungo termine gli effettivi dell’esercito e ridurre in modo sostanziale il numero di ammissioni al servizio civile. Questo anche perché il servizio civile è solo uno dei fattori che incidono sugli effettivi dell’esercito (v. n. 2.1.5) e le misure vengono impiegate soltanto a scopo preventivo in vista di un possibile rischio per gli effettivi regolamentari, che a medio termine non può essere escluso (v. Situazione iniziale).
Un approccio puramente matematico non è tuttavia la soluzione. Non è il fattore, in quanto tale, a dover essere determinante, ma soltanto il carattere ragionevole dell’obbligo effettivo di prestare servizio. Proprio nel contesto dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) non è accettabile che delle persone che hanno già adempiuto una parte considerevole del loro obbligo di prestare servizio militare senza far valere un conflitto di coscienza possano passare al servizio civile sostitutivo per motivi estranei al suo scopo e ottenere così un vantaggio notevole rispetto alle persone ammesse all’inizio del loro obbligo militare. In effetti, chi deve prestare ancora pochi giorni d’istruzione nell’esercito non deve più, al momento dell’ammissione, tener conto del fatto che deve accettare di fornire una solida prova dell’atto per far valere un conflitto di coscienza. L’effetto al quale mira il fattore diminuisce quindi in base ai giorni d’istruzione già effettuati nell’esercito e l’adempimento dei giorni di servizio civile ordinati può sempre meno essere considerato una prova dell’atto, senza che sia necessario presentare in
56 RS 101
57 Cfr. in merito Markus Müller, Das besondere Rechtsverhältnis – ein altes Rechtsinstitut neu gedacht, Berna 2003, pag. 174.