Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine

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2.1.3 Misura 3 Soppressione degli impieghi per i quali è richiesto uno studio di medicina umana, dentaria o veterinaria

È di evidente interesse pubblico mitigare il problema della mancanza di personale medico nell’esercito32. Di conseguenza, la misura 3 mira a far sì che il servizio militare sia più interessante del servizio civile per la carriera dei medici e degli aspiranti medici. La misura risulta adeguata a ridurre il numero di medici che, lasciando l’esercito per il servizio civile, privilegiano interessi personali di formazione o di formazione continua. Secondo la legislazione in vigore, non sono permessi gli impieghi che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o la sua formazione continua (art. 4a lett. d LSC). L’applicazione di questa disposizione non è tuttavia sufficiente a evitare che i medici mettano a profitto lo svolgimento del servizio civile per la loro formazione continua e la loro esperienza nel relativo ambito professionale. Il solo modo per rimediarvi è non proporre impieghi (mansionari) che richiedono studi in medicina. Non vi sono alternative più lievi e altrettanto adeguate. La misura è pertanto necessaria. Il diritto di prestare servizio civile sostitutivo rimane comunque intatto, ma non autorizza la persona soggetta al servizio civile a svolgere i suoi impieghi in un determinato ambito di sua preferenza. Di conseguenza, la misura è del tutto ragionevole per le persone interessate. Considerato l’obiettivo perseguito, ossia un servizio nell’esercito più interessante del servizio civile per la carriera professionale dei medici e degli aspiranti medici, questa misura risulta adeguata, necessaria e ragionevole ed è pertanto proporzionata.

2.1.4 Misure 4, 5 e 6

Queste tre misure, di evidente interesse pubblico, sono intese a riaffermare il principio dell’equivalenza del servizio militare e del servizio civile sostitutivo. Si tratta di misure atte a ridurre in modo mirato l’attrattiva del servizio civile sostitutivo e a garantire una migliore applicazione dell’equivalenza del servizio adempiuto nell’esercito e nel servizio civile.

Misura 4: nessun’ammissione per i membri dell’esercito con zero giorni di servizio residui

I militari che non hanno più giorni di servizio da prestare nell’esercito e che in virtù del diritto attuale vengono ammessi al servizio civile sostitutivo non sono più disponibili per il servizio d’appoggio e il servizio attivo. In una situazione normale non forniscono tuttavia alcuna prova dell’atto. Non essendo più soggetti al tiro obbligatorio, ne traggono un concreto vantaggio non auspicato rispetto ad altri militari che hanno terminato i loro servizi d’istruzione e possono essere convocati per il servizio d’appoggio e il servizio attivo. La misura è adeguata a far rispettare il principio della prova dell’atto. Secondo le condizioni attuali d’ammissione al servizio civile sostitutivo, il richiedente deve dichiarare che non può conciliare il servizio militare con la sua coscienza e che è disposto a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi della legge. La misura 4 è necessaria per evitare l’ammissione di persone che non devono prestare servizio civile e quindi fornire una prova dell’atto. Consente, inoltre, di evitare che queste persone godano di un trattamento preferenziale rispetto agli altri militari soggetti al tiro obbligatorio. Non vi sono alternative più lievi e altrettanto adeguate.

Affinché il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo (sotto forma di servizio civile straordinario previsto all’art. 14 LSC, il corrispettivo del servizio

32 V. sopra 1.3.