Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine
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primo luogo a scopi privati delle persone in questione deve essere completato). La nuova disposizione riguarda medici o futuri medici (tra cui anche psichiatri), dentisti e veterinari e non tutte le professioni mediche universitarie di cui all’articolo 2 della legge del 23 giugno 200648 sulle professioni mediche. Il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimane intatto nella sostanza, ma non può essere fatto valere il diritto di prestare servizio civile in un determinato ambito di preferenza.
Art. 8 cpv. 1 Durata del servizio civile ordinario
La modifica nel capoverso 1 attua la misura 1 e serve a ridurre in modo sostanziale l’uscita di militari istruiti dall’esercito. In base al diritto in vigore, con l’aumentare del numero di giorni di servizio militare prestati la prova dell’atto da fornire è sempre meno significativa. In effetti, più un militare rimane nell’esercito, meno il fattore di conversione (in genere 1,5) ha effetto, perché il numero di giorni di servizio d’istruzione da prestare si riduce. Il progetto prevede quindi che il fattore 1,5 si applichi soltanto se al richiedente restano ancora almeno 100 giorni di servizio d’istruzione da prestare nell’esercito. Se il numero di giorni è inferiore, dovrà comunque prestare almeno 150 giorni di servizio civile, indipendentemente dal numero di giorni di servizio d’istruzione rimanenti. Nel caso teorico in cui una persona presentasse domanda d’ammissione dopo il reclutamento, la SR e 6 corsi di ripetizione (il che corrisponde a 241 giorni computabili) si applicherebbe un fattore massimo di 37,5 (150 : 4 = 37,5).
Per calcolare il numero di giorni di servizio civile da fissare nella decisione d’ammissione si prende, come nel diritto attuale, il numero totale di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare ancora da prestare al momento dell’ammissione. In virtù del principio della parità di trattamento, questo vale anche per le persone che hanno prestato servizio militare in ferma continuata secondo la legislazione militare (art. 54a LM), anche se il diritto in materia di servizio civile non prevede un corrispettivo al modello della ferma continuata.
Questa nuova disposizione attua anche la misura 2 che mira a ridurre il numero di militari che esercitano funzioni con requisiti elevati e che lasciano l’esercito per passare al servizio civile sostitutivo (v. n. 2.1.2): il fattore 1,5 si applica ora anche ai quadri per i quali il diritto in vigore (art. 8 cpv. 1 LSC e art. 27 cpv. 4 e 5 OSCi) prevede un fattore più basso e vantaggioso fino al fattore 1,1. La disposizione riguarda i sottufficiali superiori e gli ufficiali, compresi i casi particolari (ex ufficiali specialisti di cui all’art. 104 LM ed ex sottufficiali superiori o ufficiali che non hanno ancora svolto il servizio pratico).
Infine, la formulazione «la durata complessiva dei servizi d’istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati» viene sostituita da «il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati» che fa riferimento all’articolo 42 capoverso 1 LM.
Art. 11 cpv. 2ter
L’articolo 21 prevede che l’obbligo di prestare servizio inizi solo nell’anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione. Le persone ammesse in via definitiva solamente nell’anno del licenziamento ordinario non sarebbero quindi tenute ad adempiere il loro obbligo d’impiego prima del licenziamento dal servizio civile.
48 RS 811.11