Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine

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maniera credibile delle ragioni di coscienza oggetto di un esame. Ciò risulta evidente nel caso teorico in cui una persona che non deve più effettuare giorni di servizio è ammessa al servizio civile ed è così completamente libera dai suoi obblighi militari senza dover prestare nemmeno un giorno di servizio civile (0 x 1,5 = 0).

Nella soluzione proposta, più che di giocare con i numeri, si tratta di mettere l’accento sul principio secondo il quale, in primo luogo, tutti i richiedenti devono prestare un numero minimo di giorni di servizio civile a partire da un certo momento (ossia dopo aver assolto la SR) e, in secondo luogo, la durata totale del servizio militare e del servizio civile non deve superare i 394 giorni. Se si considera il numero massimo di giorni di servizio che le persone ammesse al servizio civile devono prestare a titolo di obbligo generale di prestare servizio, si ottiene un fattore di 1,6 rispetto al massimo di giorni di servizio (245 giorni) che i militari devono prestare (senza i quadri). È evidente che questo fattore si situa ancora entro un limite ammissibile. La misura 1 è quindi del tutto ragionevole e risulta necessaria e adeguata, anche dal punto di vista del principio di uguaglianza giuridica, ad assicurare il rispetto del principio della prova dell’atto ed è pertanto proporzionata. Le stesse considerazioni valgono per la misura 2; anche in questo caso il diritto sancito dalla Costituzione di prestare servizio civile sostitutivo rimane intatto, ed è nel pubblico interesse porre requisiti più elevati in relazione alla prova dell’atto attraverso un prolungamento della durata del servizio civile sostitutivo. Questo vale a maggior ragione se si considera che nel rapporto giuridico particolare58 in cui si trovano le persone soggette al servizio militare e quelle soggette al servizio civile, il carattere concreto dell’interesse pubblico o dello Stato può permettere di esigere un impegno più importante da parte delle persone interessate59. Le sei misure previste nel presente progetto forniscono, sul piano del diritto del servizio civile, strumenti che consentono di influire sugli accessi al servizio civile sostitutivo nel senso di un’applicazione più coerente del regime della prova dell’atto, che svolge un ruolo centrale per assicurare il rispetto della prescrizione costituzionale secondo la quale non vi è libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile sostitutivo.

Vista l’incertezza riguardo all’evoluzione dei valori di riferimento definitivi per l’USEs (v.

n. 1) e tenuto conto del risultato del rapporto finale, secondo il quale l’apporto di effettivi all’esercito rimane una sfida, è nell’interesse pubblico adottare per tempo delle misure anche nel diritto in materia di servizio civile al fine di garantire un apporto di effettivi all’esercito in base alle esigenze e quindi assicurare in maniera duratura le prestazioni richieste a livello di politica di sicurezza.

6.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La misura 1 proposta consente prestazioni di servizio civile che in singoli casi durano complessivamente ben più del doppio del servizio militare. Il Comitato ONU per i diritti umani ha constatato ripetutamente una violazione degli articoli 18 e 26 del Patto ONU relativo ai diritti civili e politici60 (divieto di discriminazione) in casi in cui il servizio civile sostitutivo durava il doppio del servizio militare61. Si pone quindi la questione della conciliabilità della misura 1 con i requisiti del Patto. Finora tuttavia nessun tribunale ha esaminato se nel caso concreto di un ricorso l’aumento fino a un fattore massimo di

58Ibid., pag. 174.

59Ibid., pag. 143 e segg.

60 RS 0.103.2

61 Young‑Kwan Kim et consorts c. République de Corée, communication n° 2179/2012, constatations du 15.10.2014, § 7.3; Vernier et Nicolas c. France, communication n° 690 et 691/1996, constatations du 11.07.2000, § 10.4, http://juris.ohchr.org/; altri esempi si trovano in Manfred Nowak, CCPR Commentary, 2nd ed. 2008, N 29 ad art. 8 e N 29 ad art. 26. Cfr. anche Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 luglio 2011 della Grande Camera nella causa Bayatyan contro l’Armenia, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105610.