Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine

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Il rapporto del Consiglio federale del 2 giugno 20232 «Attuazione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito», redatto secondo l’articolo 149b della legge militare, rileva che l’apporto di nuovo personale, in particolare nella milizia, continua a rappresentare una sfida per l’esercito. Durante l’attuazione del progetto di riorganizzazione «Ulteriore sviluppo dell’esercito» (USEs) l’esercito ha adottato determinate misure per migliorare l’apporto di nuovo personale. Queste comprendevano tra l’altro la migliore conciliabilità tra il servizio militare e la vita privata, la flessibilizzazione del reclutamento e dell’inizio del servizio militare nonché una migliore attività di informazione e comunicazione. Tuttavia le partenze dall’esercito, soprattutto verso il servizio civile, i cambiamenti sociali e le difficoltà di reclutamento di specialisti qualificati fanno sì che il problema dell’apporto di personale continui a sussistere anche dopo l’USEs.

La necessità di modificare la LCS per preservare e attuare la prescrizione costituzionale secondo la quale non vi è libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile sostitutivo è rimasta invariata rispetto al progetto del 2019. Essendo questo obiettivo diverso da quello di altri progetti legislativi in corso a medio o a lungo termine legati al sistema dell’obbligo di prestare servizio, va perseguito in maniera autonoma.

Contenuto del progetto

Il progetto riguarda l’attuazione delle sei misure previste nella mozione 22.3055:

─ misura 1: minimo di 150 giorni di servizio civile da prestare in ogni caso;

─ misura 2: applicazione anche per i sottufficiali e gli ufficiali del fattore 1,5 per determinare i giorni di servizio civile da prestare;

─ misura 3: soppressione degli impieghi del servizio civile per i quali è richiesto uno studio di medicina umana, dentaria o veterinaria iniziato o concluso;

─ misura 4: nessun’ammissione per i membri dell’esercito con zero giorni di servizio residui;

─ misura 5: obbligo d’impiego annuale a partire dall’ammissione;

─ misura 6: obbligo di prestare il cosiddetto «impiego di lunga durata» al più tardi nell’anno civile successivo all’ammissione se la domanda viene presentata durante la scuola reclute.

2 FF 2023 1453