Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/86: Modifica della legge sul servizio civile · 26 pagine

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2.1 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

2.1.1 Misura 1 Minimo di 150 giorni di servizio

Questa misura, di evidente interesse pubblico, mira a ridurre in maniera sostanziale il numero di militari che lasciano l’esercito per passare al servizio civile sostitutivo dopo aver concluso la loro istruzione. Prevede l’aumento del numero di giorni di servizio da prestare complessivamente (nell’esercito e in seguito nel servizio civile) in base al momento del passaggio al servizio civile sostitutivo. Più giorni di servizio militare avranno prestato, più le persone soggette all’obbligo di prestare servizio valuteranno attentamente le proprie motivazioni e la propria decisione di passare al servizio civile, viste anche le ripercussioni sulla vita privata e professionale. Un minimo di 150 giorni di servizio civile è necessario affinché la misura abbia effetto fin dal primo corso di ripetizione; questo numero è ragionevole, tenuto conto del rapporto giuridico particolare nel quale si trovano le persone interessate. Questo vale in particolare per i militari in ferma continuata che hanno raggiunto il numero totale di giorni di servizio d’istruzione da prestare secondo la legislazione militare e che, in base al diritto in vigore, passando al servizio civile non devono più prestare giorni di servizio. La misura 1 mira a contrastare questo fenomeno. Considerato l’obiettivo perseguito (sostanziale riduzione del numero di militari che lasciano l’esercito per il servizio civile dopo aver completato l’istruzione), la misura risulta adeguata, necessaria e ragionevole ed è pertanto proporzionata.

2.1.2 Misura 2 Fattore 1,5 anche per sottufficiali e ufficiali

L’obiettivo principale di questa misura, di evidente interesse pubblico, è ridurre il numero di militari che esercitano funzioni con requisiti elevati e lasciano l’esercito per accedere al servizio civile sostitutivo. La misura si concentra su ex sottufficiali superiori o ufficiali il cui privilegio sotto forma di un fattore inferiore di 1,1 (art. 8 cpv. 1 secondo periodo LSC) non è più giustificabile a fronte della perdita dell’esercito di personale qualificato. Questa misura riguarda inoltre casi particolari (soprattutto ex ufficiali specialisti di cui all’art. 104 LM e quadri che non hanno ancora prestato il servizio pratico), per i quali il diritto in vigore (art. 8 cpv. 1 ultimo periodo LSC) permette al Consiglio federale di determinare il fattore applicabile. Il numero più elevato di giorni d’istruzione nell’esercito già prestati e dei giorni ancora da prestare non è più preso in considerazione in questi casi perché il fattore 1,5 è applicato in maniera generalizzata al momento dell’ammissione. Questa misura è quindi un passo in direzione del suo obiettivo principale ed è pertanto adeguata. Non vi sono alternative più lievi e altrettanto adeguate. Questa misura è dunque necessaria affinché gli sforzi fatti dall’esercito nell’istruzione producano i loro frutti in questo ambito o in quello degli interventi. Considerato l’obiettivo perseguito (riduzione del numero di militari che esercitano funzioni con requisiti elevati che lasciano l’esercito), la misura risulta adeguata, necessaria e ragionevole ed è pertanto proporzionata.