Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
I citati differimenti temporali (15 minuti nel trasporto espresso e 30 minuti negli altri trasporti) lasciano ampio margine d’interpretazione e vanno definiti con maggior precisione.
Le FFS sostengono che gli importi forfettari di cui a questo capoverso 9 sono disciplinati all’articolo 10c OARF-UFT e quindi, per coerenza, propongono di sancire il principio dell’indennizzo dei costi supplementari del servizio sostitutivo nell’OARF.
Al capoverso occorre inoltre aggiungere delle puntualizzazioni. Le indennità sono dovute solo nel caso in cui scaturiscano effettivamente costi aggiuntivi? In passato, infatti, vi sono state richieste d’indennizzo anche quando con la deviazione il tempo di viaggio in realtà si riduceva. Il capoverso 9 si applica anche in caso di limitazioni della capacità di oltre un anno?
In merito al capoverso 10 BLS ritiene che vi siano ancora alcuni punti da chiarire, per esempio se debbano essere versate indennità anche ai proprietari di binari di raccordo o se queste restano una questione tra GI e ITF.
In riferimento alla lettera a, SOB rileva che se il GI si fa carico dei costi supplementari del servizio sostitutivo rispetto all’offerta ordinata, qualcuno dovrebbe contribuire ai costi corrispondenti a quelli dell’offerta ordinata. Il capoverso dovrebbe pertanto essere formulato in maniera più precisa poiché non è chiaro come vengano generati i costi supplementari e chi contribuisce a quelli dell’offerta ordinata.
Le FFS rifiutano la formulazione attuale del capoverso 10 e vorrebbero discuterla con l’UFT. Ritengono il capoverso necessario, ma vedono nella proposta dell’UFT diverse lacune di natura giuridica e attuativa. Neanche il rapporto esplicativo delucida il ragionamento fatto dall’UFT e molte domande restano senza risposta. Risultando pertanto difficile sottoporre un’alternativa, sarebbe auspicabile poterne discutere.
L’UTP chiede la seguente integrazione per la lettera a: «dei costi supplementari del servizio sostitutivo, risultanti dal confronto tra i costi dell’offerta ordinata per il traffico viaggiatori e merci e quelli di un adeguato anno d’orario futuro o passato».
Chiede inoltre di completare la lettera c come segue: «nel traffico merci costi supplementari del servizio sostitutivo per ogni binario di raccordo e ogni impianto di carico e scarico che non possono essere serviti, come pure la prestazione chilometrica legata alla deviazione.»
Articoli 11 e 12
L’articolo 11 disciplina le scadenze per la richiesta di tracce, il 12 l’attribuzione delle tracce.
BVB sostiene che nel traffico urbano vi sono numerosi cambiamenti pianificabili e temporanei nel corso dell’anno dovuti a cantieri o manifestazioni, che non appare fattibile comunicare all’UFT. I dati dell’orario vengono trasmessi agli usuali sistemi elettronici d’informazione, le altre imprese di trasporto della regione sono coinvolte nella pianificazione e la clientela è informata per tempo.
Per i Cantoni San Gallo e Appenzello Esterno le scadenze indicate agli articoli 11 e 12 per avvisare l’UFT, i Cantoni, le imprese di trasporto e la clientela non risultano di per sé comprensibili: le modifiche dell’orario ufficiale di cui all’articolo 11 devono essere comunicate ai viaggiatori con un anticipo di due settimane, le interruzioni dell’esercizio secondo l’articolo 12 devono invece essere pubblicate quattro settimane prima. I Cantoni propongono pertanto di armonizzare tali scadenze.
Articolo 12
Le FFS si esprimono sul capoverso 1 di quest’articolo, che tra l’altro sancisce: «Il Servizio di assegnazione delle tracce attribuisce le tracce nell’ambito dell’attribuzione ordinaria sulla base del piano di utilizzazione della rete in vigore.».
Le FFS ritengono che debba essere mantenuta la possibilità di considerare le limitazioni della capacità temporanee (Temporary Capacity Restrictions, TCR) del PiUR dopo l’attribuzione ordinaria delle tracce. In tal modo continuerebbe a essere consentita la ricerca di soluzioni pragmatiche, com’è successo nel 2024 per i lavori sull’asse nord-sud (Arona–Stresa, ponte Mühlenbach, interruzione della
11/23 BAV-D-9E8B3401/906