Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
Articolo 11b
Oggetto dell’articolo sono i lavori di costruzione pianificabili.
Le FFS fanno notare che all’articolo 11b (e nell’OARF-UFT) sono stati usati i due termini «limitazioni della capacità» e «restrizioni», mentre finora nella maggior parte dei casi è stato utilizzato soprattutto il primo. Nonostante si tratti di una differenza minima, le FFS ritengono si debba optare per uno dei due, onde evitarsi domande sulle differenze di significato.
Le Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) fanno notare che il calendario esatto dei lavori di costruzione è determinato nel contesto urbano, di regola con il coordinamento dell’ufficio tecnico comunale o cantonale e nella maggior parte dei casi nel corso dell’anno. Ritengono che rispettare le scadenze sia impossibile e ricordano che le imprese interessate vengono informate direttamente.
Il Cantone di Friburgo auspica che ai capoversi 1 e 2 vengano introdotti i concetti della capacità minima da garantire e di interruzioni non ricorrenti in più anni consecutivi.
Secondo BLS il termine «cambio dell’orario della rete» di cui al capoverso 2 è sconosciuto e dovrebbe essere definito nell’ordinanza.
In questo stesso capoverso le FFS ritengono che «qualora note» dovrebbe essere sostituito con «se pianificabili», in modo da conferire maggiore sicurezza di pianificazione. Inoltre, nel rapporto esplicativo andrà spiegato chiaramente cosa si intende per «sette giorni consecutivi» e «30 per cento del volume di traffico» (che potrebbe essere calcolato in modi diversi).
Per il capoverso 3 le FFS propongono di modificare «tre mesi prima» in «sei mesi prima»: le ITF devono disporre per tempo di informazioni dettagliate per avviare la propria pianificazione.
Diversamente dal capoverso 2, si dovrebbe evitare un generale aggiornamento ed effettuarlo solo in casi eccezionali (è prioritario che ci siano tre mesi di stabilità).
L’obbligo di indennizzo dei GI si dovrebbe però applicare, com’è già il caso ora, solo in caso di annuncio meno di tre mesi prima. La precisazione si rende necessaria per evitare il rischio di un aumento massiccio delle indennità da pagare alle ITF, con notevole rincaro dell’infrastruttura ferroviaria. È pertanto obbligatorio completare il capoverso con la seguente frase: «L’obbligo di indennizzo per i GI a causa di un annuncio tardivo secondo l’articolo 11b capoverso 12 si applica se il GI annuncia la limitazione meno di tre mesi prima.».
Il Cantone di Friburgo auspica che la consultazione di cui al capoverso 4 includa anche i committenti.
Le FFS chiedono lo stralcio del capoverso 4: il coordinamento materiale dei cantieri non potrebbe svolgersi mediante il processo PiUR. Non è opportuno che l’elaborazione comune iterativa delle limitazioni e dei programmi sostitutivi si svolga nel quadro di tale processo; inoltre nel rapporto esplicativo non si descrivono adeguatamente le ripercussioni del nuovo articolo (p. es. quali sono i «dispositivi di servizio interessati»? Le parti consultate hanno diritto di veto? ecc.).
Finora le esigenze (garanzia delle tracce) degli impianti di servizio non sono state inserite nel PiUR.
Affinché la modifica proposta possa funzionare, si dovrebbero assicurare in quest’ultimo le garanzie delle tracce per i treni di materiale rotabile vuoti. Altrimenti, in caso di limitazioni causate da cantieri i gestori di dispositivi di servizio vanno consultati separatamente e non nel quadro del PiUR.
Ci si chiede inoltre come debba essere interpretato tale articolo nel contesto della modifica proposta per il capoverso 7. Sono infatti previste due consultazioni: una secondo il capoverso 4 per le limitazioni della capacità superiori a sette giorni consecutivi e che causano restrizioni del volume di oltre il 30 per cento e una secondo il capoverso 7 se la limitazione dura meno di un anno d’orario. Sono necessarie entrambe? Oppure il capoverso 7 intende essere un’integrazione ritenendo che occorre una consultazione anche per limitazioni inferiori a sette giorni o al 30 per cento?
In merito al capoverso 4 la ComFerr ritiene che i concetti «principali gestori» e «dispositivi di servizio interessati» siano definiti poco chiaramente e che «dispositivi di servizio» non è definito in maniera inequivocabile dal diritto svizzero. La ComFerr ritiene che tra i «principali gestori» da coinvolgere nella consultazione sulle limitazioni della capacità debbano rientrare almeno tutti i gestori di impianti di trasbordo del traffico combinato e i maggiori gestori dei binari di raccordo. Inoltre resta da chiarire la questione della definizione di «dispositivi di servizio» e capire se un commento nel rapporto esplicativo e un eventuale rimando alla designazione nel diritto europeo siano sufficienti a creare la necessaria chiarezza. 9/23
BAV-D-9E8B3401/906