Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
SOB obietta che bisognerebbe descrivere più dettagliatamente tali progetti, onde evitare che tutto possa essere considerato come «pilota». Secondo SOB l’introduzione del TTR non lo è. Propone che tali progetti pilota vengano sottoposti a forti limitazioni temporali e/o locali e che non possano riguardare il sistema globale.
Le FFS sono di base favorevoli allo svolgimento di progetti pilota per il TTR. Tuttavia, se si dovesse derogare a disposizioni e accordi attuali (p. es. offerta pianificata), si dovrebbe ottenere il consenso delle ITF interessate. Richiedono pertanto di adattare l’articolo come segue: In vista dell’armonizzazione a livello europeo, l’UFT può autorizzare progetti pilota temporanei, che derogano alle disposizioni delle sezioni 3a e 4, al fine di testare nuovi modelli di utilizzazione delle capacità, di elaborazione degli orari e di attribuzione delle tracce. Deroghe alle disposizioni delle sezioni 3a e 4 OARF sono possibili previo consenso delle imprese di trasporto ferroviario interessate.
Articoli 19 e 19c
Gli articoli 19 e 19c trattano rispettivamente del prezzo di base (nel quadro del prezzo delle tracce) e dello sconto per il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS.
Il Cantone di Friburgo auspica che lo sconto ETCS venga prolungato oltre il 31 dicembre 2024. Considerato che alcune IT, per esempio TPF, non dispongono di alcun veicolo equipaggiato con questa tecnologia, si rischierebbe un elevato onere finanziario aggiuntivo per i committenti.
Articolo 20a
Quest’articolo disciplina il prezzo dell’energia elettrica.
SOB presenta una proposta per il capoverso 3, secondo la quale non si dovrebbe parlare di consumo di energia elettrica bensì di energia tout court. Le ITF devono installare un dispositivo di misurazione che fornisca i dati sull’energia ai GI.
Articolo 22
L’articolo 22 è dedicato alle prestazioni supplementari.
Le FFS chiedono di stralciare il capoverso 3 lettera c, considerato che tali prestazioni sono oggi fornite esclusivamente da ITF, dato di fatto legittimato già all’articolo 22 capoverso 3 della vigente OARF. Con la proposta dell’UFT la prestazione risulterebbe come meramente supplementare a un compito preminente del GI ed escluderebbe formalmente una fornitura da parte di un’ITF. Ma ciò non avrebbe senso, poiché nella pratica i GI non offrono tale prestazione supplementare con il preciso intento di non creare distorsioni della concorrenza sul mercato delle ITF.
Lo stralcio è richiesto anche per la lettera d dello stesso capoverso, inapplicabile in quanto viola il diritto di livello superiore. Secondo l’articolo 62 capoverso 2 Lferr gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico come pure le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico, non sono oggetto dell’accesso alla rete. Non è lecito attribuire qualcosa all’accesso alla rete a livello di ordinanza, se la legge lo esclude.
Le prestazioni supplementari sono da includere nell’accesso alla rete anche secondo gli articoli 10 capoverso 1 lettera e nonché 18 capoverso 1 OARF. Il prezzo delle tracce determina il compenso per l’utilizzo dell’infrastruttura. Definire prestazioni supplementari al di fuori dell’accesso alla rete viola la Lferr ed è in contrasto con le citate disposizioni OARF.
La portata dell’accesso alla rete di cui alla Lferr non può essere modificata mediante una regolamentazione del finanziamento. Eventuali prescrizioni dell’UFT concernenti il calcolo dei prezzi da parte dei GI per prestazioni al di fuori dell’accesso alla rete dovrebbero essere previste separatamente.
13/23 BAV-D-9E8B3401/906