Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
3 Risultati della procedura di consultazione
3.1 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede l’ulteriore sviluppo delle basi legali per l’accesso delle imprese di trasporto ferroviario (ITF) all’infrastruttura ferroviaria svizzera nonché per l’allestimento degli orari ufficiali per il traffico viaggiatori.
Le condizioni generali per l’accesso alla rete ferroviaria, ovvero per l’utilizzo dell’infrastruttura da parte delle ITF, sono disciplinate nell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), che stabilisce tra l’altro i requisiti per l’autorizzazione di accesso alla rete, le regole di pianificazione per l’utilizzazione della rete e l’assegnazione delle tracce nonché il prezzo di queste ultime. Diverse disposizioni dell’OARF sono precisate nell’ordinanza dell’UFT del 14 maggio 2012 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT; RS 742.122.4).
Le disposizioni dell’OARF sono basi importanti sia per i ricavi commerciali dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria (GI) sia per i costi delle ITF. Per la conclusione delle convenzioni sulle prestazioni (CP) secondo l’articolo 51 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) è particolarmente rilevante che per i conti di previsione delle imprese esista sicurezza di pianificazione. Per tale motivo, è opportuno procedere a una verifica di tali disposizioni ogni quattro anni. L’ultima revisione parziale dell’OARF risale al periodo CP 2021–2024 ed è in vigore dal 1° gennaio 2021. Secondo questo ritmo, le modifiche richieste dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2025 ed essere applicabili per il periodo CP 2025–2028.
Il prezzo di traccia, che le ITF versano ai GI come compenso per l’utilizzo della loro rete ferroviaria, è un elemento centrale delle disposizioni sull’accesso alla rete. Per il prossimo periodo CP si intende mantenere l’attuale struttura del sistema svizzero di definizione di questo prezzo e non apportare alcuna modifica a livello di OARF.
Nel 2022/23 l’UFT ha però condotto una valutazione del vigente sistema di definizione, le cui raccomandazioni indicano la necessità di un adeguamento più globale. L’UFT avvia lavori a tutto tondo per la relativa attuazione, che prevede di concretizzare negli adeguamenti giuridici in vista del periodo CP 2029–2032, ovvero quello successivo al prossimo. Mediante un processo indipendente, nella primavera 2024 sono già state definite disposizioni rilevanti per il calcolo dei prezzi di traccia a livello di OARF-UFT, che saranno determinanti per le CP 2025–2028.
La necessità di adeguare con premura l’OARF scaturisce inoltre da un lato dalla modifica di tre basi legali e dall’altro dai notevoli svantaggi che genererebbe una rinuncia alla riforma. La prima modifica ha interessato la nuova competenza della Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) e del Servizio di assegnazione delle tracce (SAT) stabilita nella Lferr; in secondo luogo è stata definita la capacità professionale nell’ambito della riconfigurazione del certificato di sicurezza (CSic) nella Lferr e nell’ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2); la terza modifica riguarda il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/10, a proposito del quale senza la revisione permarrebbe una pendenza della Svizzera nei confronti dell’UE. Per quanto concerne l’importo della somma assicurata e la configurazione della responsabilità civile per l’autorizzazione di accesso alla rete, senza adeguamenti vi è il rischio che le imprese non possano più concludere un’assicurazione.
Con l’adeguamento dell’ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) la Svizzera ha recepito, al 1° dicembre 2019, la procedura europea riguardante i metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza e le disposizioni sul rilascio dei certificati di sicurezza unici alle ITF. A seguito dell’introduzione di questa procedura europea, per i trasporti internazionali (trasporti in più Paesi) e per quelli di confine di ITF estere l’UFT non rilascia più CSic parte B, per i quali si esigeva la prova di stipula di un’assicurazione di responsabilità civile per un importo di garanzia di 100 milioni di franchi. Tuttavia, anche queste ITF devono continuare a disporre di una sufficiente copertura assicurativa. Con il venir meno del CSic parte B è decaduta contemporaneamente 3/23
BAV-D-9E8B3401/906