Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine

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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

In merito allo stralcio: in linea di principio le FFS ritengono che l’estensore possa concordare i contenuti potestativi con l’autorità che rilascia l’approvazione. Con questo passaggio si specificano ulteriori «contenuti potestativi», mentre le FFS sono dell’avviso che nell’ordinanza debba essere definita solo la prestazione minima obbligatoria.

Inoltre, l’estensione «potestativa» qui proposta in riferimento alla rappresentazione di limitazioni della capacità intacca la precisazione di cui all’articolo 9a capoverso 1 lettera e.

Articolo 9a in combinazione con l’11b

Oggetto dell’articolo 9a è il PiUR, quello dell’11b i lavori di costruzione pianificabili. In merito alla lettera e dell’articolo 9a in combinazione con il capoverso 2 dell’articolo 11b, BLS sostiene che il concetto di «limitazioni della capacità note» debba essere delimitato in maniera più chiara e che il GI debba rendere conto dell’applicazione. Menzionando esplicitamente in più punti le «limitazioni note» si offre al GI la possibilità di aggirare i regolari iter e tempi procedurali avanzando motivazioni qualsiasi.

Sezione 4: Attribuzione delle tracce

La Deutsche Bahn AG (DB) si esprime in maniera generale sulla sezione 4, che disciplina l’assegnazione delle tracce e, in tale contesto, anche le competenze e i compiti del SAT. Quest’ultimo non ha potestà sulle tratte tedesche in territorio svizzero. La DB propone la seguente «clausola di apertura»: «Su tratte in prossimità della frontiera le competenze e i compiti del SAT possono essere assolti anche da altri enti.».

Articolo 11

Quest’articolo è dedicato alle scadenze per la richiesta delle tracce.

Per il capoverso 1 il Cantone di Soletta suggerisce, in riferimento all’allegato VII della direttiva

2012/34/UE, la precisazione «(versione dell’allegato VII secondo la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017)», al fine di assicurarsi che si tenga conto della versione più recente.

8/23 BAV-D-9E8B3401/906