Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
garanzie può essere trasferita dall’UFT al GI. L’importo della somma assicurata e la configurazione della responsabilità civile sono stati esaminati e adeguati alle imprese svizzere.
Il venir meno del CSic parte B ha generato una lacuna nell’accesso alla rete per le imprese estere, che viene colmata con la presente revisione.
La convenzione sull’accesso alla rete viene aggiornata a livello di disposizioni sul contenuto e in futuro sarà pubblicata. Con le competenze del SAT introdotte nella Lferr e poste in vigore il 1° luglio 2020 ovvero il 1° gennaio 2021 decade l’obbligo di notifica dei GI sulla propria rete nei confronti dell’UFT.
3.2.2 Pianificazione dell’utilizzazione della rete
Nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione della rete sono proposti diversi adattamenti. Attualmente i criteri per l’introduzione di limitazioni della capacità a causa di lavori di costruzione di cui al piano di utilizzazione della rete (PiUR) non sono sufficientemente chiari. Si propone pertanto di precisarli nonché di collegarli con l’elenco delle limitazioni per lavori, che secondo l’articolo 11b OARF devono essere pubblicate. Ne conseguono diversi adeguamenti e precisazioni riguardo all’attribuzione delle tracce e ai lavori di costruzione pianificabili (art. 11b), per esempio in merito all’annuncio dei cantieri o all’indennizzo. Viene inoltre prospettato un nuovo articolo in relazione al cosiddetto progetto Timetabling and Capacity Redesign (TTR), un progetto europeo che mira a migliorare l’allineamento tra il processo di ordinazione e assegnazione delle tracce e le rispettive esigenze del mercato nel trasporto di viaggiatori e merci. A livello europeo vi sono ancora diversi aspetti da chiarire circa l’esatta strutturazione dei processi. Con il nuovo articolo s’intendono consentire progetti pilota volti alla raccolta di esperienze necessarie per l’introduzione del TTR.
3.2.3 Prezzo di traccia
Il prezzo di traccia è disciplinato sia all’articolo 9c Lferr sia nell’OARF e nell’OARF-UFT. Si tratta del compenso che le ITF devono corrispondere ai GI per poter circolare sulla loro rete ferroviaria. Si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari (art. 18 cpv. 1 OARF). Il prezzo per le prestazioni di base si compone del prezzo di base, del contributo di copertura e del prezzo dell’energia elettrica (art. 18 cpv. 2 OARF).
I ricavi delle tracce sono, assieme alle indennità della Confederazione, la principale fonte di entrate dei GI. Ammontano a circa 1,5 miliardi di franchi l’anno (media 2017–2021 senza le restrizioni del traffico causate dalla pandemia di COVID-19) e consentono di coprire circa un terzo dei costi dell’infrastruttura ferroviaria (mantenimento della qualità ed esercizio). I restanti costi non coperti sono sostenuti dalla Confederazione attraverso le CP con i GI.
Le modifiche qui poste in consultazione, tuttavia, non hanno ripercussioni sulla determinazione del prezzo di traccia, bensì costituiscono principalmente miglioramenti, precisazioni e semplificazioni.
Gli adeguamenti che riguardano la determinazione del prezzo di traccia per le CP del periodo 2025– 2028 sono oggetto di un progetto separato. In merito ha avuto luogo un coinvolgimento degli ambienti interessati, dal 28 giugno all’11 agosto, in alcuni casi protratto fino al 15 settembre 2023, per la revisione parziale dell’OARF-UFT, durante il quale sono stati consultati i GI, le ITF, i Cantoni, il SAT e diverse associazioni, tra le quali per esempio VAP, Cargorail, Unione dei trasporti pubblici (UTP) e Railplus. Obiettivo di tale revisione parziale è realizzare le principali modifiche che consentano di determinare il prezzo di traccia in modo da coprire i costi marginali dell’infrastruttura per il prossimo periodo CP 2025–2028. Gli adeguamenti previsti si limitano a un aggiornamento dei prezzi di base all’articolo 1 e degli allegati 1 e 2, concernenti i supplementi per la domanda e per le fermate. Sull’introduzione del nuovo prezzo di base sarà presa una decisione definitiva nella primavera 2024, dopo le valutazioni scaturite dal coinvolgimento degli ambienti interessati e dopo aver verificato la copertura effettiva dei costi marginali delle FFS per il 2022 e il 2023. L’informazione in merito seguirà separatamente e indipendentemente dal presente progetto.
5/23 BAV-D-9E8B3401/906