Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
ferrovia della valle del Reno). Inoltre, le esigenze di processo che non possono essere adempiute né dai GI né dal SAT prima dell’attuazione del TTR e dei suoi sistemi di supporto sarebbero gestibili. Se la precisazione «nell’ambito dell’attribuzione ordinaria» non dovesse più consentire quanto su esposto, le FFS la rifiutano.
I Cantoni San Gallo e Appenzello Esterno ritengono che le interruzioni dell’esercizio pianificate debbano essere annunciate all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che offrono coincidenze almeno quattro settimane prima. Poiché per l’avviso della clientela si applica lo stesso termine, per i Cantoni esiste il pericolo di essere informati, assieme all’UFT, contemporaneamente a una grande cerchia di clienti. Propongono pertanto che il periodo di preavviso per i viaggiatori di cui al capoverso 2 venga ridotto a due settimane, in modo che l’informazione sia scaglionata e UFT e Cantoni abbiano la possibilità di intervenire, se necessario, prima dell’avviso pubblico.
Il Cantone di Soletta constata una divergenza tra i capoversi 1 e 2 e l’articolo 11b capoverso 7 OARF. L’OOra prevede di avvisare l’UFT e di pubblicare gli orari con almeno quattro settimane di anticipo,
l’OARF sancisce una pubblicazione previa di almeno due mesi. Bisogna quindi armonizzare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 11b OARF. Il Cantone richiede quindi lo stesso adeguamento per l’articolo 11b capoverso 7 OARF.
SOB fa notare che con l’introduzione del TTR e le nuove fasi di ordinazione «annual path request» e «latepast request» non vi è più un’ordinazione definitiva delle tracce per l’orario annuale. A partire da aprile tutto viene trattato secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Il momento dell’«attribuzione ordinaria delle tracce» deve pertanto essere sincronizzato con le fasi di ordinazione TTR.
In merito al capoverso 3 le FFS constatano che «regolare» è stato sostituito con «soggetta a concessione». La conseguenza è che l’UFT dovrebbe approvare tutte le tracce singole concernenti capacità cargo che servono al traffico viaggiatori. Attualmente si tratta di circa 40 000 tracce. Le FFS auspicano pertanto la reintroduzione del termine «regolare». Inoltre ritengono che la scadenza per l’attribuzione delle tracce per l’utilizzo da parte di un altro tipo di trasporto debba essere la stessa di quella per le tracce dell’orario annuale (rilevante per la pianificazione delle prestazioni nelle ore di punta).
Articolo 12c
Al capoverso 2 di questo articolo il Cantone di Soletta vorrebbe aggiungere una lettera dal seguente tenore: «le richieste che non limitano il numero riservato e la qualità delle tracce dello stesso tipo di trasporto o di un altro secondo il piano di utilizzazione della rete».
Articolo 14
Quest’articolo disciplina le perturbazioni dell’esercizio e i lavori di costruzione non pianificabili.
SOB si esprime sul capoverso 1, secondo il quale le ITF sono obbligate a prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e materiale. Affinché ciò sia possibile, i requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SGS) secondo il regolamento delegato (UE) 2018/762 dispongono, a loro volta, che le ITF adottino un gran numero di misure regolatorie. Se si applica un obbligo, è il caso che l’UFT lo accetti anche come deroga alle direttive SGS (p. es. riconoscimento del SGS / del certificato / dell’ECM dell’altra impresa).
Per quanto concerne il capoverso 2, le FFS fanno notare la precisazione di cui al rapporto esplicativo, ovvero «Con più giorni nel capoverso 2 s’intendono almeno tre giorni», proponendo di inserirla anche nel testo OARF, al fine di evitare dubbi futuri.
Articolo 14a
Questo nuovo articolo consente progetti pilota in relazione al progetto europeo TTR. 12/23
BAV-D-9E8B3401/906