Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 23 pagine

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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

3.4.1 Altre osservazioni

L’UTP sottolinea come a livello di OARF sia impossibile mantenere formulazioni sufficientemente pragmatiche e, al contempo, precisare tutte le questioni di dettaglio. L’articolo 11 capoverso 10, per esempio, è poco concreto e lascia adito a molti dubbi. L’UTP ritiene fondamentale poter chiarire eventuali domande, in particolare riguardo all’articolo 11b capoversi 6 e 10 nonché alla correlazione dei suoi singoli capoversi con l’obbligo di indennizzo di cui al suo stesso capoverso 12. Collegando l’articolo 11b capoverso 10 e il PiUR, quest’ultimo potrebbe rimanere in balia di decisioni sulle indennità, cosa alla quale l’UTP è contraria, poiché non sono né devono essere questi il senso e lo scopo del PiUR.

Poco chiari risultano anche il rapporto, l’interdipendenza e la delimitazione con altri capoversi, in particolare con l’8, il 9 e il 10. Senza spiegazioni non si capisce che i capoversi 6–8 non sono applicabili in caso di limitazioni delle capacità di oltre un anno.

L’UTP constata inoltre che nel rapporto esplicativo si propone per il futuro di estendere il campo d’applicazione dell’OARF a terzi, in particolare alle imprese interessate a svolgere il trasporto ferroviario, ma che non possiedono la qualifica di ITF (art. 9a cpv. 4 Lferr). Il settore ritiene che la questione potrebbe essere trattata già nel quadro della revisione in corso.

L’Unione Democratica di Centro (UDC) approva la revisione dell’OARF a condizione che quest’ultima, in futuro, non debba essere modificata a causa o in funzione dell’approccio «a pacchetto» dell’UE.

L’UDC chiede inoltre che si ottimizzi il sistema di definizione del prezzo di traccia in quanto a redditività ed efficienza per il successivo periodo 2029–2032. L’accesso per le ITF alla rete ferroviaria svizzera disciplinato nell’OARF deve garantire l’elevato livello di qualità e sicurezza del sistema ferroviario elvetico e tenere alla larga imprese estere che esercitano concorrenza sleale fornendo una qualità peggiore ed effettuando dumping salariale.

3.5 Pareri ai singoli articoli dell’OARF-UFT

Articolo 3

L’articolo 3 è dedicato al calcolo del prezzo dell’energia elettrica.

Secondo la ComFerr la formulazione proposta per il capoverso 3 è troppo poco precisa nell’esprimere se un’ITF rinuncia volutamente al calcolo dell’energia in base al consumo o se vi sono interruzioni della misurazione causate da guasti tecnici agli appositi dispositivi. I GI differenzierebbero la loro logica di calcolo secondo l’interpretazione di tale enunciazione e applicherebbero diversi tassi di calcolo.

Articolo 4

L’articolo 4, che disciplina la riduzione ETCS, deve essere abrogato.

Il Cantone di Friburgo rimanda alle sue osservazioni in merito agli articoli 19 capoverso 3 e 19c OARF, esprimendo l’auspicio che la riduzione si estenda oltre il 31 dicembre 2024.

Articoli 8 e 9

L’articolo 8, che tratta dell’attribuzione delle tracce in caso di conflitti d’ordinazione, e il 9, che disciplina la vendita all’asta, vengono entrambi abrogati.

Le FFS in linea di principio concordano con lo stralcio dell’articolo 8, ma aggiungono che bisognerà assicurarsi che il SAT riprenda i criteri. Inoltre anche in futuro occorrerà garantire l’appianamento di conflitti tra i tipi di trasporto, affinché le tracce possano essere attribuite per tempo nell’ambito dell’orario ufficiale. Per l’articolo 9 le FFS rimandano alle proprie osservazioni sull’articolo 8: il SAT dovrà informare in maniera chiara sulla regolamentazione.

Articolo 10

14/23 BAV-D-9E8B3401/906