Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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− in terzo luogo i tribunali devono garantire che il livello di sicurezza del sistema che utilizzano per la trasmissione sia aggiornato e che le lacune critiche riscon- trate siano state colmate (lett. c). Questa prescrizione corrisponde ai requisiti posti alla sicurezza del sistema secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera f OPDa. Tutte le componenti del software utilizzate vanno regolarmente controllate per verificare eventuali vulnerabilità della sicurezza e aggiornate (gestione delle patch). Altrettanto fondamentale è eseguire subito gli aggiornamenti disponibili. La sicurezza del sistema implica anche la sensibilizzazione degli utenti rispetto a determinate pratiche come l’utilizzo di password più sicure;
− in quarto luogo il giudice deve assicurarsi che il sistema impiegato sia configu- rato in modo tale che solo lui abbia la possibilità di registrare e trasmettere (in particolare in Internet) la videoconferenza o la teleconferenza (lett. d). Le per- sone coinvolte nel procedimento e il pubblico non devono avere accesso a que- ste funzioni. Pertanto il giudice adotta le necessarie misure tecniche e organiz- zative (eventualmente mediante accordi contrattuali con il fornitore privato) af- finché il sistema di trasmissione audiovisiva permetta solo a lui di compiere que- ste operazioni.
Per la trasmissione audiovisiva possono essere impiegati sistemi di due tipi: anzitutto è possibile scegliere sistemi che il Cantone o la Confederazione gestisce direttamente sui propri server web con una corrispondente licenza per il software (le cosiddette so- luzioni interne). Oppure è anche possibile impiegare sistemi gestiti da fornitori privati e messi a disposizione una o più volte. Dopo essere stati configurati conformemente alle prescrizioni della OSTAC, detti sistemi possono essere impiegati dai tribunali o, se la legislazione cantonale lo consente, anche dai Cantoni. Nel caso di sistemi di trasmis- sione audiovisiva di fornitori privati vanno soddisfatti, secondo il capoverso 2, ulteriori requisiti:
− anzitutto, i fornitori dei sistemi devono avere sede o domicilio in Svizzera o in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD). In questo modo vi è la certezza che siano rispettati i requisiti legali in materia di protezione dei dati previsti dalla LPD durante il trattamento (in particolare in me- rito all’inoltro dei dati a terzi). Questa condizione è importante perché i fornitori accedono ai dati (di solito comprese le registrazioni) e li memorizzano tempora- neamente nei loro server finché il giudice non li ha salvati (lett. b);
− in particolare, finché i dati sono memorizzati presso i fornitori, questi ultimi de- vono proteggerli da consultazioni, modifiche, memorizzazioni, cancellazioni e registrazioni non autorizzate (lett. a). Questo requisito corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera b OPDa e disciplina (almeno in parte) il cosiddetto controllo di memoria. Di conseguenza si deve anzitutto configurare il sistema di trasmis- sione audiovisiva in modo tale che le persone non autorizzate non possano ac- cedere alla memoria. Anche in questo caso può essere necessario concludere accordi contrattuali con il fornitore. Le misure possibili includono ad esempio la