Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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All’accesso alle aule del tribunale sono peraltro applicabili le medesime disposizioni generali applicate all’esecuzione dell’atto processuale in loco senza l’impiego di stru- menti elettronici.
Art.11 Disposizione transitoria
Secondo l’articolo 407f nCPC, le nuove disposizioni sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nCPC. Poiché la OSTAC attua queste disposizioni (art. 141b cpv. 3 nCPC) e presumibilmente entrerà in vigore contemporaneamente al nCPC il 1° gennaio 2025, l’articolo 11 stabilisce che questa ordinanza si applica anche ai pro- cedimenti pendenti il 1° gennaio 2025.
Art. 12 Entrata in vigore
L’articolo 12 fissa la data dell’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2025, la stessa in cui entrerà in vigore anche il CPC rivisto. Ciò significa che tutte le nuove disposizioni entrano in vigore contemporaneamente; in questo modo i tribunali hanno tempo sufficiente per attuarle in modo uniforme e senza intoppi.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’ordinanza non ha alcuna ripercussione per la Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Le disposizioni proposte possono comportare per i Cantoni e i tribunali oneri e costi supplementari, poiché per attuare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di pro- tezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili è necessario adottare determinate misure e procedere a determinati acquisti (v. n. 2.2 e 2.3).
4.3 Ripercussioni sulla società
Chi partecipa mediante videoconferenza o teleconferenza a un atto processuale nell’ambito di un procedimento civile deve contare su una tecnologia funzionante e su una protezione sufficiente dei propri dati. Un corretto svolgimento del procedimento va garantito anche se si impiegano strumenti elettronici. L’ordinanza soddisfa queste esi- genze disciplinando le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicu- rezza dei dati in caso di impiego di questi strumenti.