Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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− in secondo luogo sono possibili, in base all’articolo 141a nCPC, anche confe- renze ibride. In questo caso l’udienza (o un altro atto processuale) si tiene in aula, ma una o più persone coinvolte nel procedimento (parti, rappresentanti delle parti, testimoni, periti) si collegano online5. Alle condizioni prescritte, il giu- dice può permettere (art. 141a cpv. 1 nCPC) la partecipazione online su richie- sta e con il consenso degli interessati oppure la può disporre nel quadro dell’as- sunzione delle prove. Il giudice può disporre la partecipazione online a determi- nate condizioni per procedere all’esame testimoniale (art. 170a nCPC), alla pre- sentazione delle perizie (art. 187 cpv. 1 nCPC), all’interrogatorio e alla deposi- zione delle parti (art. 193 nCPC) mediante videoconferenza o teleconferenza.

Il luogo, la data e l’orario in cui la persona citata deve essere disponibile vanno indicati nella citazione e notificati alle persone coinvolte nel procedimento (art. 133 lett. d nCPC). L’impiego di strumenti elettronici di cui agli articoli 141a e 141b nCPC è in linea di massima6 ammesso alle seguenti condizioni:

− le parti coinvolte vi acconsentono e la legge non esclude l’impiego di strumenti elettronici (art. 141a cpv. 1 nCPC; p. es. tale impiego è escluso in caso di audi- zione dei figli, art. 298 cpv. 1bisnCPC);

− il suono e l’immagine pervengono simultaneamente a tutte le parti coinvolte nell’atto processuale (art. 141b cpv. 1 lett. a nCPC); e

− i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati sono sempre garantiti (art. 141b cpv. 1 lett. c nCPC).

Se il giudice decide di impiegare strumenti elettronici per l’assunzione delle prove (esame testimoniale, presentazione delle perizie, interrogatorio e deposizione delle parti), l’impiego di una videoconferenza o di una teleconferenza presuppone inoltre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano (art. 170a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Per contro, il consenso della persona collegata non è una condizione.

Gli esami testimoniali, gli interrogatori e le deposizioni delle parti nonché le audizioni di altre persone condotti mediante videoconferenza o teleconferenza devono essere re- gistrati. Gli altri atti processuali possono essere registrati a discrezione del giudice (su richiesta o d’ufficio). La registrazione è esclusa se un’udienza serve solamente per esporre liberamente l’oggetto litigioso o per tentare un’intesa tra le parti (art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC). Alla verbalizzazione si applicano regole particolari, se le deposi- zioni sono registrate (art. 176a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Le registrazioni sono sempre acquisite agli atti (art. 176a lett. c nCPC).

Se il CPC prevede che un atto processuale sia pubblico, quest’ultimo deve poter essere seguito dal pubblico anche quando si utilizzano strumenti elettronici (art. 141a cpv. 3

5 Cfr. TANJA DOMEJ, Videokonferenzen im Zivilprozess, in: Anwaltsrevue, pagg. 486-493 (DOMEJ, Videokonferenzen), in particolare pag. 476.

6 Se la legge impone alle parti di comparire di persona, si applicano condizioni particolari, (p. es. nella procedura di conciliazione e nei procedimenti di diritto matrimoniale e familiare). In questo caso, l’impiego di strumenti elettronici è ammesso soltanto se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono (art. 141a cpv. 2 nCPC). L’impiego di strumenti elettronici è escluso nell’audizione dei figli (art. 298 cpv. 1bis nCPC).