Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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Inoltre, per evitare che si influenzino a vicenda, può esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo (cpv. 3). Trovandosi nella stessa stanza con un terzo, una persona coinvolta nel procedimento potrebbe infatti subirne la diretta influenza. La presenza di terzi è particolarmente problematica e vietata a priori se il giudice e le altre parti ne sono all’oscuro. I terzi che intendono partecipare online all’atto processuale devono previamente iscriversi o presentare una richiesta in tal senso (art. 9 cpv. 1).

Art. 8 Registrazione

L’articolo 8 disciplina la registrazione. Il nuovo articolo 141b capoverso 1 lettera b nCPC prevede che siano riprodotti i suoni e le immagini degli esami testimoniali, degli interrogatori e delle deposizioni delle parti nonché delle audizioni (registrazione). Negli altri casi l’udienza può essere eccezionalmente registrata su richiesta o d’ufficio a con- dizione che non serva esclusivamente a esporre liberamente l’oggetto litigioso o a ten- tare un’intesa tra le parti.

Il capoverso 1 chiarisce che solamente il giudice è autorizzato a registrare la videocon- ferenza o la teleconferenza. A tutte le altre persone coinvolte nel procedimento come anche al pubblico è proibito registrare (cfr. anche art. 4 lett. b).

Il giudice può tuttavia delegare la registrazione a terzi, come ad esempio al fornitore del sistema di trasmissione audiovisiva. Per motivi tecnici e di efficienza, di regola è proprio il fornitore a produrre le registrazioni, tuttavia, anche in questo caso, il giudice deve garantire che i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati siano soddi- sfatti. A tal fine, i terzi di cui al capoverso 2 devono impegnarsi a non utilizzare i dati per scopi propri (lett. a), a inoltrarli esclusivamente al giudice (lett. b) e a distruggerli immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice (lett. c).

Il capoverso 3 intende garantire che i dati della registrazione siano adeguatamente pro- tetti anche in caso di conservazione. A tal fine il giudice si assicura che la registrazione sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell’atto processuale (lett. a) e sia protetta da consultazioni, trasmissioni, modifiche, memorizzazioni e cancellazioni non autorizzate (lett. b). La conservazione e l’archiviazione dei dati sono disciplinate dalle disposizioni generali applicate anche agli altri atti. Il giudice deve assicurarsi che i dati elettronici siano conservati con sufficiente sicurezza per il periodo di tempo pre- scritto.

Può essere registrato soltanto l’atto processuale. Se quest’ultimo è interrotto, ad esem- pio per consentire un colloquio tra la parte e il suo rappresentante legale, va sospesa anche la registrazione di suono e immagine e ripresa quando l’atto processuale prose- gue.

Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico

Il principio di pubblicità va preservato anche in caso di videoconferenze o teleconfe- renze: se un atto processuale orale è compiuto mediante strumenti elettronici, il pub- blico (ossia giornalisti, parenti delle parti e altri interessati) deve comunque poterlo se-