Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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compilato raccomandazioni sull’impiego di videoconferenze e teleconferenze24. Pure la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ha redatto una guida pratica25, mentre la CEPEJ ha pubblicato linee guida26 con aspetti tecnici e legati alla sicurezza. Anche questi documenti possono risultare utili in determinate circostanze.

Art. 4 Pratiche illecite

Anche l’articolo 4, come il precedente, ha per oggetto la protezione e la sicurezza dei dati e vieta esplicitamente alle persone coinvolte nel procedimento e agli altri parteci- panti sia di permettere a terzi non autorizzati di seguire l’atto processuale sia di regi- strare suono e immagine. Per altri partecipanti si intende chi, senza essere coinvolto nel procedimento, segue un atto processuale pubblico in base agli articoli 54 CPC e 141a capoverso 3 nCPC.

Il divieto di permettere a chi non è autorizzato di seguire l’atto processuale rientra nella protezione della personalità delle persone coinvolte nel procedimento e proibisce agli altri partecipanti di rendere pubblici i dati di accesso, di inoltrarli a terzi non autorizzati oppure di permettere a questi ultimi di seguire l’atto processuale in altro modo. In par- ticolare, chi partecipa online a un atto processuale, ad esempio dall’ufficio, non può farlo se altre persone sono presenti nella stanza e possono seguire l’atto processuale.

Solamente il giudice è autorizzato, se non addirittura tenuto per legge (art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC), a registrare l’atto processuale. Anche in questo caso il divieto per gli altri partecipanti di registrare rientra nella protezione della personalità delle persone coin- volte nel procedimento. Inoltre, alcune legislazioni cantonali27 vietano riprese audio o visive all’interno degli edifici giudiziari. Una simile norma può eventualmente essere estesa anche alla registrazione di una trasmissione elettronica audiovisiva. Se qual- cuno effettua registrazioni non autorizzate può essere punito dal giudice con un am- monimento o eventualmente con una multa disciplinare (cfr. art. 128 cpv. 1 e 2 CPC). La registrazione non autorizzata può essere punita anche ai sensi degli articoli 179bise 179terdel Codice penale28 (CP).

Nell’ambito delle informazioni che fornisce ai sensi dell’articolo 5, il giudice ricorda en- trambi i divieti menzionati (art. 5 cpv. 1 lett. e) alle persone che seguono l’atto proces- suale mediante strumenti elettronici. Oltre alle citate possibilità di sanzionare le viola- zioni, il giudice può, al momento di comunicare i divieti, emanare anche una pertinente decisione conformemente all’articolo 292 CP e completare i divieti con una commina- toria della pena di cui all’articolo 292 CP in caso di infrazione.

Art. 5 Informazioni del giudice all’attenzione degli altri partecipanti

L’articolo 5 disciplina le misure preparatorie che il giudice deve adottare per compiere un atto processuale concreto mediante la trasmissione audiovisiva o per collegare una

24 Cfr. p. es il promemoria degli incaricati della protezione dei dati del Cantone di Zurigo (nota. 14).

25 Cfr. nota 15

26 Cfr. nota 16

27 Cfr. p. es. per il Cantone di Zurigo § 132 della legge cantonale del 10 mag 2010 sull’organizzazione dei tribunali e delle autorità nel processo civile e penale (Gesetzt über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess; GOG, OS 211.1).

28 RS 311.0