Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 La revisione del Codice di procedura civile (CPC)

Il 17 marzo 2023 il Parlamento ha adottato la modifica del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto) in votazione finale1. Il Codice di procedura civile rivisto (nCPC) entrerà in vigore il 1° gennaio 20252.

Con la suddetta revisione, il Parlamento ha introdotto nuove regole per l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti pro- cessuali orali (in particolare udienze, audizioni e interrogatori dei testimoni) mediante videoconferenze e, in via eccezionale, teleconferenze3 o permettere alle persone coin- volte nel procedimento di parteciparvi mediante tali strumenti. Questa normativa è stata integrata con altre modifiche mirate allo scopo di disciplinare l’impiego di strumenti au- diovisivi nell’ambito dell’assunzione delle prove. Di conseguenza, si potranno impie- gare strumenti elettronici anche negli esami testimoniali, negli interrogatori e nelle de- posizioni delle parti nonché nella presentazione di perizie (art. 170a, 187, cpv. 1, e 193 nCPC). Queste nuove disposizioni vanno in parte ricondotte alle norme temporanee sull’impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili varate dal Con- siglio federale nell’ambito delle misure basate sul diritto di necessità in seguito alla pandemia di COVID-194.

1.2 Punti fondamentali delle nuove disposizioni sull’impiego di strumenti elet-

tronici

Gli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva possono essere impiegati in vari modi:

− anzitutto, in base all’articolo 141a capoverso 1, il giudice può compiere, con il consenso delle parti, l’atto processuale interamente, ossia per tutte le persone coinvolte nel procedimento, mediante strumenti elettronici di trasmissione au- diovisiva. Può farlo di sua iniziativa, se le parti sono d’accordo, o su richiesta delle parti stesse. In tal caso le persone coinvolte nel procedimento partecipano all’atto processuale mediante videoconferenza o teleconferenza da casa o da altri luoghi. Neanche il giudice deve necessariamente trovarsi nei locali del tri- bunale, ma può compiere l’atto processuale in telelavoro, da un ufficio o da un altro luogo idoneo;

1 FF 2023 786

2 RU 2023 491

3 L’esecuzione dell’atto processuale mediante teleconferenza (ossia senza trasmissione dell’immagine) è ammessa soltanto con il consenso dei diretti interessati e se un’urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono (art. 141b cpv. 2 nCPC).

4 Cfr. p. es. l’intervento della consigliera federale Karin Keller-Sutter, Boll. Uff. 2022 N 678. Queste disposizioni erano in vigore fino al

31 dic. 2022 (RS 272.81). 5/23