Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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Ingresso

L’ingresso rimanda all’articolo 141b capoverso 3 nCPC, secondo cui il Consiglio fede- rale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati, se in un procedimento civile sono compiuti atti processuali orali mediante strumenti di trasmissione audiovisiva.

Art. 1 Oggetto

L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’ordinanza la quale stabilisce le condizioni tecniche per compiere atti processuali orali mediante strumenti di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Detti requisiti sono applicati sia alla trasmissione e al trattamento dei dati durante e dopo l’atto processuale, sia alle misure adottate in fase di preparazione ed esecuzione dell’atto processuale nonché in caso di registrazione di suono e immagine.

L’ordinanza si applica a tutti gli atti processuali nei quali è ora possibile impiegare vi- deoconferenze e teleconferenze in base al CPC rivisto. Si tratta esclusivamente di atti processuali orali, ossia anzitutto le udienze, ma anche di tutti gli altri atti disposti dal giudice nell’ambito di un procedimento civile a condizione cha possano essere compiuti oralmente (p.es. audizioni ed esami testimoniali). L’ordinanza non si applica agli atti processuali scritti come la presentazione di documenti legali. Gli strumenti elettronici possono essere impiegati per compiere integralmente l’atto processuale, ossia tutte le persone coinvolte nel procedimento seguono l’atto online, oppure per permettere o di- sporre la partecipazione online di una delle parti, mentre le altre seguono l’atto proces- suale in loco, di regola presso l’aula del tribunale (v. n. 1.2).

Se il giudice impiega strumenti elettronici, può consentire anche al pubblico di seguire l’atto processuale, ossia la trasmissione audiovisiva, mediante tali strumenti (cfr. art. 141a cpv. 3 nCPC e art. 9 e 10 A-OSTAC).

Art. 2 Infrastruttura

L’articolo 2 concretizza, in modo non esaustivo, l’attrezzatura tecnica ossia l’infrastrut- tura di cui il giudice e le persone coinvolte nel procedimento devono disporre per poter compiere correttamente o partecipare a un atto processuale mediante strumenti elet- tronici di trasmissione audiovisiva.

Secondo il capoverso 1, l’infrastruttura necessaria per l’impiego degli strumenti elettro- nici comprende in particolare:

− un hardware e un software adeguati (lett. a): si tratta anzitutto di un sistema di trasmissione audiovisiva (operativo e funzionante) che permette almeno di sod- disfare i requisiti per l’impiego di cui all’articolo 3. Poi è necessario un computer idoneo (o eventualmente anche uno smartphone) dotato di browser, altopar-