Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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soddisfare se si utilizzano sistemi di trasmissione audiovisiva. Le pertinenti disposizioni riguardano in particolare la trasmissione e il trattamento dei dati durante e dopo la tra- smissione del suono e dell’immagine. Una protezione e una sicurezza dei dati adeguate e sufficienti vanno garantite non solo durante l’esecuzione dell’atto processuale, ma anche nella fase della sua preparazione nonché al momento del login e della parteci- pazione delle persone coinvolte nel procedimento. In particolare occorre, per quanto possibile, garantire che l’accesso alla videoconferenza o alla teleconferenza sia pre- cluso a terzi non autorizzati e che suono e immagini non siano registrati né dalle per- sone coinvolte nel procedimento né dal pubblico. Pertanto l’ordinanza si propone di disciplinare i tratti essenziali dei provvedimenti tesi a proteggere e rendere sicuri i dati delle persone coinvolte nel procedimento. Vanno inoltre definiti i requisiti e le procedure da seguire se l’accesso alla trasmissione audiovisiva va consentito al pubblico.

Se le condizioni tecniche o i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati non sono soddisfatti, l’atto processuale non può essere compiuto mediante videoconfe- renza o teleconferenza. Quindi il giudice respinge una richiesta corrispondente o rinun- cia all’impiego di strumenti elettronici se lo aveva pianificato d’ufficio.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Le disposizioni proposte possono comportare una serie di costi per i Cantoni e i tribunali che intendono impiegare strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva negli atti pro- cessuali dei procedimenti civili. In tal caso i tribunali devono creare le condizioni tecni- che pertinenti e adottare i provvedimenti necessari per compiere gli atti processuali mediante videoconferenze o teleconferenze correttamente e in adempimento dei re- quisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. In particolare devono acquistare i sistemi di trasmissione audiovisiva, eventualmente configurarli secondo quanto pre- scritto dalla OSTAC, e approntare gli altri supporti tecnici necessari. Le nuove norme non comporteranno alcun costo aggiuntivo per la Confederazione.

2.3 Attuazione

La normativa proposta contiene prescrizioni e iter procedurali che i tribunali devono attuare nell’ambito dell’esecuzione del diritto federale se impiegano strumenti elettro- nici. Questa attuazione richiede diverse misure.

I tribunali devono esaminare e stabilire quali sistemi di trasmissione audiovisiva soddi- sfano i requisiti posti dalla OSTAC e possono quindi essere impiegati (una volta debi- tamente configurati) per videoconferenze e teleconferenze. I tribunali o i Cantoni de- vono acquistare l’attrezzatura tecnica necessaria; inoltre i tribunali devono eventual- mente adattare i propri iter procedurali e adottare determinati provvedimenti per garan- tire la protezione e la sicurezza dei dati. Se i Cantoni specificano (p. es. in elenchi) i sistemi di trasmissione audiovisiva da utilizzare (v. n. 3 in merito all’art. 3), potrebbe essere necessaria una pertinente legislazione cantonale di attuazione. Lo stesso vale nel caso in cui intendano acquistare e predisporre determinati sistemi, propri o forniti da terzi, dopo averli eventualmente configurati secondo quanto previsto dalla OSTAC.