Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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persona coinvolta nel procedimento mediante detti strumenti. Il giudice deve notificare per tempo, prima dell’atto processuale, alle persone che vi partecipano online determi- nati dati e le informazioni relative ai requisiti da soddisfare. I destinatari possono essere le parti e i rispettivi rappresentati legali, ma anche i testimoni o i periti se partecipano all’atto processuale mediante videoconferenza o teleconferenza.
− Anzitutto il giudice deve comunicare per tempo agli interessati i dati per acce- dere al sistema di trasmissione audiovisiva e quindi per partecipare all’atto pro- cessuale (lett. a). Come già oggi in uso, i dati di accesso possono comprendere il link di invito alla riunione, il numero identificativo e la password. Per garantire un’adeguata sicurezza dei dati, il numero identificativo e la password sono mo- nouso29. Il numero identificativo è un numero utilizzato per identificare e regi- strare una persona autorizzata a partecipare all’atto processuale. La password può essere impiegata per un’unica riunione specifica. L’accesso alla videocon- ferenza o teleconferenza può prevedere altre soluzioni di login (p. es. Google ID, Facebook ID) o, se il Parlamento adotta la corrispondente base legale30, es- sere collegato a un mezzo di identificazione elettronico (Id-e) riconosciuto dallo Stato;
− in secondo luogo, il giudice deve informare chi partecipa online in merito all’in- frastruttura necessaria (lett. b). Oltre alle informazioni di cui all’articolo 2 capo- verso 1, il giudice indica il sistema specifico di trasmissione audiovisiva che deve essere utilizzato e fornisce eventuali indicazioni su come istallarlo;
− in terzo luogo, il giudice trasmette a chi partecipa online istruzioni specifiche sull’esecuzione dell’atto processuale (lett. c). Nel quadro dell’impiego di stru- menti elettronici, una sfida particolare consiste nell’eseguire atti processuali il più possibile senza interruzioni e in modo corretto. Nel quadro della direzione del processo secondo l’articolo 124 CPC, il giudice deve fare in modo che l’atto processuale si svolga correttamente. A tal fine può emanare istruzioni specifiche e comunicarle agli interessati, ad esempio può chiedere loro di tenere spento il microfono finché non sono invitati a parlare. Inoltre il giudice può indicare ai par- tecipanti come procedere in caso di difficoltà tecniche o invitarli ad assicurarsi di non essere disturbati o distratti da telefonate o altri rumori durante l’atto proces- suale. Il giudice può anche chiedere che i partecipanti non si trovino nella stessa stanza al fine di evitare che si influenzino a vicenda (art. 7 cpv. 3). Chi infrange queste regole può essere punito, in virtù dell’articolo 128 capoversi 1 e 2 CPC, con un ammonimento o con una multa disciplinare se offende le convenienze o turba l’andamento. Se l’esecuzione digitale non può più svolgersi in modo cor- retto, il giudice può o deve, se necessario, sospendere la videoconferenza o la teleconferenza;
− in quarto luogo, il giudice deve eventualmente informare i partecipanti se e in che misura l’atto processuale sarà registrato (lett. b). Questa disposizione è in- tesa a garantire il principio giuridico della trasparenza ai sensi della normativa
29 Cfr. la scheda informativa dell’IFPDT (nota 13), pag. 1.
30 Cfr. anche i commenti in: https://www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Id-e statale (stato: 21 dic. 2023). 17/23