Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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Compendio

Il Codice di procedura civile (CPC) rivisto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio

2025, permetterà di compiere atti processuali orali nei procedimenti civili me-

diante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza. A tale scopo sarà

necessario soddisfare condizioni tecniche specifiche e precisi requisiti in mate- ria di protezione e sicurezza dei dati. In caso di impiego dei sistemi di trasmis-

sione audiovisiva, i giudici e le persone coinvolte nel procedimento dovranno in

particolare disporre dell’infrastruttura necessaria e rispettare determinati requi- siti. Adottando adeguate misure di protezione e informando debitamente i parte- cipanti, il Consiglio federale intende garantire, durante la preparazione, lo svol- gimento dell’atto processuale e la registrazione di suono e immagine, la prote-

zione dei dati di tutte le persone coinvolte nel procedimento.

Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il Codice di procedura civile rivisto (nCPC), che introduce nuove regole sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti processuali orali (in particolare udienze, audizioni e inter- rogatori dei testimoni) mediante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza, oppure permettere alle persone coinvolte nel procedimento di parteciparvi utilizzando detti strumenti. Sempre rispettando determinate condizioni, potrà disporre lo svolgi- mento di un esame testimoniale, una presentazione di perizie, un interrogatorio o una deposizione delle parti mediante strumenti audiovisivi. L’impiego di strumenti elettronici presuppone che siano rispettate determinate condizioni tecniche e garantite la prote- zione e la sicurezza dei dati. Per concretizzare queste disposizioni, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Contenuto del progetto

L’ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicu- rezza dei dati che permettono ai giudici di ricorrere, nei procedimenti civili, a strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Per eseguire videoconferenze o teleconferenze correttamente e, se possibile, senza inconvenienti, l’ordinanza definisce l’infrastruttura di cui i giudici e le persone coinvolte nel procedimento devono disporre rispettivamente per compiere un atto processuale e prendervi parte utilizzando strumenti audiovisivi. L’ordinanza specifica anche le misure che il giudice può adottare, nell’ambito della di- rezione del processo, per garantire uno svolgimento corretto durante la videoconfe- renza e la teleconferenza.

Affinché siano garantite una sufficiente sicurezza dei dati e una loro adeguata prote- zione in caso di impiego di strumenti elettronici, l’ordinanza fissa determinati requisiti sia per la trasmissione del suono e dell’immagine sia per il trattamento dei dati durante e dopo la trasmissione. In particolare, il sistema impiegato va configurato in modo tale