Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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alla protezione e alla sicurezza dei dati. La questione delle conseguenze di guasti tec- nici è regolata dalle disposizioni generali del CPC e definita, nel caso specifico, dai tribunali.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La nuova normativa proposta

L’ordinanza concretizza le nuove disposizioni del CPC sull’impiego di strumenti elettro- nici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Affinché le videoconferenze e le teleconferenze si svolgano correttamente e possibil- mente senza interruzioni, l’ordinanza definisce l’infrastruttura (in particolare i supporti tecnici) di cui i giudici e le persone coinvolte nel procedimento devono disporre per compiere o partecipare a un atto processuale mediante strumenti elettronici. L’ordi- nanza concretizza anche le misure che il giudice deve adottare nell’ambito della dire- zione del processo per assicurare uno svolgimento corretto durante la videoconferenza o la teleconferenza. Si deve tener conto del fatto che l’impiego di strumenti elettronici può costituire un’ulteriore sfida per la comunicazione interpersonale e l’interazione tra le persone coinvolte nel procedimento e il giudice. Per eseguire correttamente un atto processuale sono indispensabili strumenti tecnici adeguati, uno svolgimento regolare e un luogo tranquillo. Si tratta di preservare la serietà dell’atto processuale e di agevo- lare un’adeguata interazione tra le persone coinvolte nel procedimento e il giudice17.

La protezione dei dati ha lo scopo di tutelare la sfera privata e i diritti della personalità degli interessati. Il trattamento dei dati comprende «qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comuni- cazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati» (art. 5 lett. d LPD). Una protezione dei dati adeguata prevede il rispetto di principi fondamentali come la legittimità, la finalità, la trasparenza, l’esattezza, la proporzionalità e la sicurezza (art. 6 LPD) che, anche impiegando strumenti elettronici nei procedimenti civili, vanno osser- vati ove opportuno e pertinente.

La sicurezza dei dati ha lo scopo di garantire che, mediante adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi, i dati personali siano protetti da un trattamento non autorizzato. Secondo l’articolo 5 lettera h LPD, la sicurezza dei dati è violata se «dati personali ven- gono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate». I requisiti posti alla sicurezza dei dati sono concretizzati negli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del 31 agosto 202218 sulla protezione dei dati (OPDa).

Per assicurare una sufficiente sicurezza dei dati e una loro adeguata protezione du- rante l’impiego di strumenti elettronici, l’ordinanza deve anzitutto precisare i requisiti da

17 Cfr. in particolare GIROUD/RAETZO, viéoconférence, pag. 364 seg.

18 RS 235.11.